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Decreto — n. 4951/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4951/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sforza Cesarini Muzio, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the tax authority and Lazio Region did not contest the procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal statutory period cassation appeal procedural extinction failure to respond onere della prova del contribuente arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
ROMA n.3283/2020 depositata il 02/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In assenza di attività difensiva svolta dagli intimati, non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite.
art. 380-bis c.p
ROMA n.3283/2020 depositata il 02/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In assenza di attività difensiva svolta dagli intimati, non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8574/2021 R.G. proposto da : SFORZA CESARINI MUZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato DI FONSO SIMONA (DFNSMN70M60G482V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, REGIONE LAZIO -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.3283/2020 depositata il 02/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In assenza di attività difensiva svolta dagli intimati, non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 22/02/