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Ordinanza Interlocutoria — n. 4859/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new role due to client's adoption of tax debt restructuring plan.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4859/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal and remanded the case to a new procedural role. The client, Protom Group, had previously lost an appeal regarding a tax assessment on asset transfers but subsequently adopted a tax debt restructuring plan known as 'rottamazione quater'. The court ruled that this new agreement made it legally necessary to suspend the proceedings and transfer the case to a new role to await the completion of the payment plan.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231-252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; When a taxpayer adopts a tax debt restructuring plan under the 'rottamazione quater' regime, the court must remand the case to a new role pending the perfection of the payment plan.

Parole chiave

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rottamazione quater tax debt restructuring new procedural role tax assessment appeal remand proceedings payment plan suspension tributary proceedings trasferimento d'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 231-252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197
art. 1411 cod. civ
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Testo completo

2021 R.G., proposto DA la “PROTOM GROUP S.p.A.”, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dal l ’ Avv. Tullio Elefante, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 100/20/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; IMPOSTA DI REGISTROdato atto che nessuno è comparso per la ricorrente; udito per la controricorrente l’Avv.Lorenza Vignato, che non si è opposta all’istanza della ricorrente per il rinvio della causa a nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Battista Nardecchia , che non si è opposto all’istanza della ricorrente per il rinvio della causa a nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto; RILEVATO CHE:

1. la “ PROTOM GROUP S.p.A .” h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale Commissione tributaria r egionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 100/20/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla permuta, con atto notarile del 28 dicembre 2017, tra la “PROTOM GROUP S.p.A.” e la “UPFRONT ADVISORY S.r.l.”, di un ramo aziendale dalla “PROTOM GROUP S.p.A.” alla “UPFRONT ADVISORY S.r.l.”, per un valore di € 2.900.000,00 (di cui € 2.886.370,00 per crediti ed € 13.630,00 per beni strumentali) e di un ramo aziendale della “PROTOM GROUP S.p.A.” alla “PROTOM GROUP S.p.A.”, per un valore di € 700.000,00 con il conguaglio della somma di € 2.200.000,00, con deviazione ex art. 1411 cod. civ. d el tr asferimento del ramo aziendale alla “TAURUS S.r.l.”, applicando l’imposta di registro nella misura del 3% su ciascuno dei trasferimenti corrispettivi, ha rigettato l’appello proposto d a l l a “ PROTOM GROUP S.p.A.” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il15 luglio 2019, n. 8603/22/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure -che aveva respinto i l ricorso originario - sul presupposto che l’operazione non avesse realizzato un contratto a favore del terzo, non ravvisandosi un collegamento negoziale, ma una serie di negozi autonomi e distinti l’uno dall’altro;

3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

4. con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso; CONSIDERATO CHE:

1. a seguito dell’emanazione di cartella di pagamento in dipendenza dell’avviso di liquidazione in contestazione, la ricorrente ha chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione quater”), ai sensi degli artt. 1, comma 231 – 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, ed avendo ottenuto dall’agente della riscossione la rateizzazione massima del debito tributario;

4. ne conseguel’imprescindibilità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa delperfezionamento della definizione agevolata mediante l’osservanza del piano di rateizzazione. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024. IL PRESIDENTE Dott. Giacomo Maria Stal