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Ordinanza — n. 4848/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4848/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the tax authority listed the case in a specific administrative register. The taxpayer challenged a payment order, but the lower court found the matter resolved under new 2022 and 2023 legislation. Consequently, the court ruled that no further judicial proceedings were necessary, dismissing the appeal and waiving additional fees.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 ss. e 198 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: When a tax dispute is listed in the designated register for expedited extinction, the judicial process is automatically terminated without the need for a formal denial of the claim.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative listing register Legge Finanza 2022 decreto legge 2023 doppio contributo unificato processo tributario estinzione giudizio impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022
L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.
Art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
Rosanna Angarano 3 interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3079/2016R.G. proposto da: COMEC DI CLEMETNTE ANTONIO CO. S.N.C. rappresentata e difesa dall’Avv. Antonino Palmeri e dall’Avv. Uberto Gasperini Zacco ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Gorizia, 22, presso lo studio di quest’ultimo, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – CARTELLA PAGAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPAN I A , SEZIONE STACCATA SALERNOn. 6286/2015 depositata il 24 / 0 6 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.La Comec di Clemente Antonio Co. s.n.c. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 27629 del 2011 di questa Corte, di annullamento della sentenza della medesima C.t.r. n. 187 del 2008, ha accoltol’appello dell’Ufficio ritenendo inammissibile il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. 0122005000715314.

Considerato che:

1. L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1cit., il processo si è estinto.

2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198,legge cit.

3. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di Cons. est. Rosanna Angarano 3 interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

Dichiara estint