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Ordinanza Interlocutoria — n. 4839/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new role due to client's adoption of tax debt restructuring plan.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4839/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal and remanded the case to a new procedural role. The client, Upfront Advisory S.r.l., had adopted a tax debt restructuring plan known as 'rottamazione quater' to reduce its liability. Consequently, the court deemed it necessary to pause the proceedings until the restructuring agreement was finalized and the payment plan was perfected.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231-252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; When a party adopts a tax debt restructuring plan under the specified law, the court must remand the case to a new role pending the perfection of the agreement and the observance of the payment plan.

Parole chiave

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tax debt restructuring rottamazione quater remand to new role procedural suspension payment plan perfection trasferimento dell'imposta trasferimento d'impresa imposta sui trasferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 231-252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197
art. 1411 cod. civ
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Testo completo

335/2021 R.G., proposto DA la “UPFRONT ADVISORY S.r.l.”, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tullio Elefante, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93/20/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; IMPOSTA DI REGISTROdato atto che nessuno è comparso per la ricorrente; udito per la controricorrente l’Avv. Lorenza Vignato, che non si è opposta all’istanza della ricorrente per il rinvio della causa a nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Battista Nardecchia, che non si è opposto all’istanza della ricorrente per il rinvio della causa a nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto; RILEVATO CHE:

1. la “UPFRONT ADVISORY S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale Commissione tributaria r egionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 93 /20/2021 , che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla permuta, con atto notarile del 28 dicembre 2017, tra la “PROTOM GROUP S.p.A.” e la “UPFRONT ADVISORY S.r.l.”, di un ramo aziendale dalla “PROTOM GROUP S.p.A.” alla “UPFRONT ADVISORY S.r.l.”, per un valore di € 2.900.000,00 (di cui € 2.886.370,00 per crediti ed € 13.630,00 per beni strumentali) e di un ramo aziendale della “PROTOM GROUP S.p.A.” alla “PROTOM GROUP S.p.A.”, per un valore di € 700.000,00 con il conguaglio della somma di € 2.200.000,00, con deviazione ex art. 1411 cod. civ. d el trasferimento del ramo aziendale alla “TAURUS S.r.l.”, applicando l’imposta di registro nella misura del 3% su ciascuno dei trasferimenti corrispettivi, ha rigettato l’appello proposto d a l l a “ UPFRONT ADVISORY S.r.l.” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale di Napoli il 22 marzo 201 9 , n. 3619 / 35 / 201 9 , con condanna allarifusione delle spese giudiziali ;2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure -che aveva respinto i l ricorso originario - sul presupposto che l’operazione non avesse realizzato un contratto a favore del terzo, non ravvisandosi un collegamento negoziale, ma una serie di negozi autonomi e distinti l’uno dall’altro;

3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE:

1. a seguito dell’emanazione di cartella di pagamento in dipendenza dell’avviso di liquidazione in contestazione, la ricorrente ha chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione quater”), ai sensi degli artt. 1, comma 231 – 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, ed avendo ottenuto dall’agente della riscossione la rateizzazione massima del debito tributario;

2. ne conseguel’imprescindibilità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa delperfezionamento della definizione agevolata mediante l’osservanza del piano di rateizzazione. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024. IL PRESIDENTE Dott. Giacomo Maria