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Ordinanza — n. 4826/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal; taxpayer's request for simplified dispute resolution extinguishes pending proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4826/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by the Revenue Agency and the taxpayer against a lower court decision. The taxpayer had requested the simplified resolution procedure under Law No. 197/2022 and made the required payments. Consequently, the court declared the proceedings extinguished and ruled that no unified contribution fee was due.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: la domanda di definizione agevolata e il conseguente versamento estinguono il processo, impedendo l'applicazione del doppio contributo unificato.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax proceedings extinction unified contribution fee Law 197 2022 taxpayer payment appeal dismissal revenue agency impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
Art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16442/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro CRIVAL S. R.L. IN LIQUIDAZIO NE, rappresentata e difesa dall’ Avv. Flavio NataliSicilia, 66, ed elettivamente domiciliata all’indirizzo pec Flavio.natali@lecco.pecavvocati.it, –controricorrente – ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 1 519/2015 depositata il 16/04/2015;

IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate e la Crival s.r.l. in liquidazione ricorrono, rispettivamente in via principale ed incidentale,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l ’Ufficio e l’appello incidentale della contribuenteavverso la sentenza della C.t.p. di Milano che , invece, aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 200 7 , erano state accertate maggiori Ires, Iva, Irap.

2. Con istanza seguita damemoria la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto ivi previsto. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data delladecisione». Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198,legge cit.

4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M.