Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4822/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, rejecting retroactive application of new income index rules to prior years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4822/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, overturning the lower court's application of new retroactive income index rules. The agency argued that the previous statutory provision regarding the presumption of income from asset appreciation should apply to the contested years, while the taxpayer contended the new decree invalidated the old calculation method. The court ruled that explicit transitional provisions in the law dictate the applicable norm, thereby rejecting the retroactive application of the new decree and restoring the validity of the tax assessment based on the prior statute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 22, d.l. 31 maggio 2010, n. 78: In the presence of explicit transitional provisions identifying the applicable law ratione temporis, the principle of non-retroactivity prevails, precluding the application of newer procedural norms to past tax years.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment retroactivity income index calculation transitional provisions presumption of income tax administration powers spese del veicolo a motore deduzione per autofinanziamento deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
di Siena che aveva accolto parzialmente il ricorso spiegato avverso l’avvisodi accertamento con i l quale , per gli anni di imposta 2007 e 2008, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R.
Art. 22, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
In motivazione, quanto all’appello principale dell’Agenzia, confermava l’ap plicazione retroattiva dell’art. 22 d.l.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 07/06/2021, n. 15760
Cass. 06/10/2014, n. 21041
15760, Cass. 06/10/2014, n. 21041; 06/11/2015, n.
Cass. 06/11/2015, n. 22746
Cass. 08/05/2023, n. 12153
(tra le più recenti Cass. 08/05/2023, n. 12153).
Cass. 16/05/2017, n. 12207
Rosanna Angarano 5 precisazione che «l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione» (Cass. 16/05/2017, n. 12207).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20991/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex legein Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro CIOLI DUILIO, –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA , n. 245 / 2016 , depositata l’11/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est.

Rosanna Angarano 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, nei confronti di Duilio Cioli, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r ha rigettato l’appello del l’Ufficio – oltre c h e l’appello incidentale del contribuente –avverso la sentenza della C.t.p. di Siena che aveva accolto parzialmente il ricorso spiegato avverso l’avvisodi accertamento con i l quale , per gli anni di imposta 2007 e 2008, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,sulla base di indici di una maggiore capacità contributiva.

2. La C.t.p. affermava che l’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, avente efficacia retroattiva, aveva comportato, a partire dall’anno di imposta 2009, l’esclusione dal calcolo presuntivo, relativo ai quattro anni precedenti, dei ratei degli acquisti, stabilendo che le spese sostenute dal contribuente concorrevano alla determinazione sintetica del reddito solo relativamente al periodo di imposta. Nel merito, riconosceva le spese sostenute dalla figlia del contribuente per il mantenimentodi alcuni beni . Per l’effetto, rideterminava il reddito per ciascuna delle annualità in contestazione nella misura, inferiore rispetto a quanto accertato, di euro 15.000,00 3.

La C.t.r., in dispositivo, rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava integralmente la sentenza di primo grado. In motivazione, quanto all’appello principale dell’Agenzia, confermava l’ap plicazione retroattiva dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010;affermava che il possesso di una Porshe del 1994 non assumeva alcun valore presuntivo in quanto bene privo di valore economico; rilevava che l’Ufficio non aveva adeguatamente contrastato che le spese relative a due immobili di proprietà fossero sostenute dalla figlia del contribuente. In motivazione la C.t.r. concludeva, altresì, per l’infondatezza dell’appello incidentale del contribuente.

Rilevavasul punto che l’art.38 d.P.R. n. 600 del 1973 Cons. est. Rosanna Angarano 3 non impediva in sede giudiziale «di determinare il reddito anche in misura inferiore a quella risultante dall’aumento minimo previsto per l’accertamento dell’Ufficio». Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Censura la sentenza impugnataesclusivamente nella parte in cui ha ritenuto che l’entrata in vigore dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 comportasse che, a partire dal 2009, le spese sostenute dal contribuente potessero valere a determinare sinteticamente il reddito complessivo solo relativamente al periodo in cui erano state sostenute.

2. Il motivo è fondato. 2.1. L'art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli «accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» e quindi la norma ha effetto dal periodo d'imposta 2009 (Cass. 07/06/2021, n. 15760, Cass. 06/10/2014, n. 21041; 06/11/2015, n. 22746). A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, emesso in attuazione del novellato quinto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorreredal 2009». 2.2. Al riguardo questa Corte , nell'escludere l'applicazione retroattiva dellacitata novella , ha già avuto modo di chiarire che:

a) Cons. est. Rosanna Angarano 4 non sono in questione i principi sulla retroattività, atteso che la giurisprudenza che afferma l'applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 ai periodi d'imposta precedenti alla loro adozione si fonda,piuttosto, sulla natura procedimentale delle norme dei decreti, dalla quale soltanto (e non dalla retroattività) consegue la loro applicazione con riferimento al momento dell'accertamento;

b) neppure è in questione il principio del favor rei, la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro;

c) comunque, l'individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale; inoltre, a fronte delle esplicite previsioni di diritto transitorio, già richiamate, che inequivocabilmente identificano la norma applicabile ratione temporis, è recessivo anche il principio tempus regit actum, altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali. (tra le più recenti Cass. 08/05/2023, n. 12153). 2.3. Ne deriva, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello, la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio il quale ha agito secondo il disposto del previgente art. 38, quinto comma, d.

P.R. n. 600 del 1973 , a mente del quale , qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti. In presenza, dunque, di tale presupposto la norma non impone altro onere all'Amministrazione; piuttosto onera il contribuente della prova contraria riferita, nel successivosesto comma , a l fatto che «il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte», con la espressa Cons. est.

Rosanna Angarano 5 precisazione che «l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione» (Cass. 16/05/2017, n. 12207).

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione, in parte qua,della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i l ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria di secondo gradodella Toscana, in diversa com