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Ordinanza Interlocutoria — n. 4806/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for joint trial with related company tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4806/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Enio Cipolloni's appeal against the Regional Tax Commission's partial acceptance of his challenge to an IRPEF assessment. Cipolloni argued for violations of procedural rules and tax laws regarding the assessment of income from Chalet Nord Est s.r.l., while the Revenue Agency resisted the claim. The court rejected the merits of the arguments but ordered a remand to the lower court to handle the case jointly with a related proceeding involving the company itself.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 39 D.P.R. 600/1973; Art. 54 D.P.R. 633/1972; Art. 295 c.p.c.; Art. 14 D.Lgs. 546/92: When a tax appeal involves both an individual taxpayer and a related company, the court must remand the case for joint trial with the corresponding company proceeding to ensure comprehensive factual examination.

Parole chiave

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tax appeal dismissal joint trial remand related company proceeding IRPEF assessment procedural connection computo del reddito imposta sull'utile delle aziende inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3) of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39 of D.P.R. no. 600 of 1973
Art. 54 of D.P.R. no. 633 of 1972
Art. 295 of the Code of Civil Procedure
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod.
Art. 14 of D.Lgs. no. 546/92
art. 295 cod. proc. civ
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19544/2016 R.G. proposto da : CIPOLLONI ENIO, rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Strappelli, in forza di procura in calce al ricorso,ed elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Gracchi n. 84presso l’avv. Laura Rufini; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 53/2016, depositata in data 26/01/2016;

Redditi partecipazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che: La CTR delle Marche accoglieva in parte l’appello di Enio Cipolloni contro la sentenza che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento Irpef anno 2007 con cui gli erano imputati i redditi accertati nei confronti della società Chalet Nord Est s.r.l., società a ristretta base. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione Enio Cipolloni, in base aquattro motivi , illustrat i da successiva memoria .

Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9/02/2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 cod. civ. per irragionevole applicazione del metodo induttivo. Con il secondo motivo, deduce   violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n.

5) cod. proc. civ., in relazione all’art. 32 d.P.R. n. 600del 1973- 54 d.P.R. n. 633/72 e 115 c.p.c., per omesso esame difatti decisivi della controversia, conseguente violazione artt.53 Cost. e 163 TUIR. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce perplessità della motivazione, illogicità manifesta e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600//1973-artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633/1972. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art.14 d.lgs. n. 546/92.2. Parte ricorrente ha segnalato la connessione del presente giudizio al n. RG 19543/2016, riguardante la società Chalet Nord Est s.r.l., avente ad oggetto l’avviso di accertamento nei confronti della società. Sono necessarie la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al n. RG 19543/2016 relativo all’avviso di accertamento nei confronti della societàe l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il giudizio iscritto al N. RG 19543/2016, disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del