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Ordinanza Interlocutoria — n. 4804/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for retrial due to necessary joinder violation and application of new statute to retrial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4804/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the first instance judge for a new trial following a finding of necessary joinder violation. The lower court had declared the original judgment null and ordered the integration of missing parties, but the retrial proceedings were conducted under the old statute of limitations. The Court ruled that a restitutory remittal creates a new procedural phase subject to current laws, specifically the extended appeal term introduced in 2009, rendering the previous deadline inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3, c.p.c.; Art. 58, comma 1, l. 69/2009: A restitutory remittal by the Court of Cassation for nullity of the entire judgment gives rise to a new procedural phase governed by the laws in force at the time of the new trial, excluding the application of the old statute of limitations to the retrial.

Parole chiave

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necessary joinder restitutory remittal statute of limitations procedural autonomy nullity of judgment integration of parties tempus regit actum ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3, c.p.c.
civ., ha statuito che nel caso di annullamento dell'intero giudizio di merito, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., non trova applicazione il principio del "tempus regit processum" –secondo cui, in ossequio alle regole del giusto processo civile (art.
Art. 58, comma 1, l. 69/2009
Art. 327 cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
art. 327 cod. proc. civ
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 1052/2007
Cass. n. 19701/2010
Cass. n. 6007/2012
Cass. n. 17060/2012
Cass. n. 15741/2013
Cass. n. 19943/2014
Cass. n. 20102/2016
Cass. n. 19979/2018
Cass. sez. 6-5 n. 22407/2020
Cass. SU n. 11844/2016
Cass. sez. 5 n. 27577/2023
Cass. sez. 5 n. 10439/2023
Cass. sez. 5 n. 17855/2021
Cass. sez. 3 n. 31081/2023
Cass. sez. lav. n. 167/2019
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4383/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliataex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro SGRITTA DOMENICO, con l’avv. Mario Conte, con studio in Eboli, alla via Talete, n. 5 e domicilio eletto presso la casella pec avvmarioconte@pec.ordineforense.salerno.it –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , sezione staccata di SALERNO,n. 285/9/ 20 21, depositata l’ 1 4 / 01 /20 21 ; Termini di impugnazione –riedizione del giudizio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Presidente relatore Lucio N apolitano Rilevato che:

1. La società ECAM - E bolitane C apacità M anageriali sas - era oggetto di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2000,donde risultava la mancata indicazione della plusvalenza da cessione realizzata a seguito della venditadi un complesso immobiliare non costituente bene-merce, ma bene-azienda. Ne seguiva la ripresa a tassazione con aggiunta di sanzioni. L'atto impositivo era notificato alla società ed al legale rappresentante- socio accomandatario Cosimo V itolo . L'accertamento societario si riverberava anche sui soci destinatari di personali avvisi di accertamento, diretti al signor Domenico Sgritta, qui controricorrente, al signor Vito A re nella, e al predetto accomandatario signor C osimo V itolo .

Senonché il legale rappresentante impugnava tardivamente sia l'avviso di accertamento della società, sia l'avviso di accertamento ricevuto personalmente quale socio.Donde ne scaturiva sentenza di r ig etto per tardività, tanto nei confronti della società quanto, con diversa sentenza, per i ricorsi dei soci Cosimo Vitolo e Domenico Sgritta, mentre il terzo socio Vito Arenella, pure evocato,non era comparso .

2. La violazione del litisconsorzio originario necessario era riscontrata in grado d'appello dalla CTR di Salerno con s en tenza numero 54/9/2013che rimetteva le parti davanti al primo giudice dopo aver dichiarato la nullità dell'intero giudizio, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte di legittimità in materia di litisconsorzio necessario fra società di persone e soci,di cui alla sentenza resa dalle sezioni unite numero 1052 in data 18 gennaio 2007. Più in particolare, occorre precisare che la CTR Campania con ordinanza disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, assegnando un termine perentorio di 60 giorni entro cui operare l'integrazione.

Il difensore dell'odierno controricorrente S gritta depositava atto di chiamata in causa notificato agli altri due soci Cosimo Vitolo e Vito Arenella. Tuttavia la CTR constatava che già il collegio di primo grado avesse in precedenza disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo socio Vito Arenella e stante la mancanza di prova che quest'ultimo avesse ricevuto la relativa notifica, con la precitata sentenza numero 54/9/2013 depositata in data 21 febbraio 2013la CTR disponeva la rimessione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, ai sensi dell'articolo 59 primo comma,del decreto legislativo 546/1992.

3. Riassunta la causa presso la CTPdi Salerno, le parti processuali ripetevano le medesime difese già espresse in precedenza , ed il procuratore del signor Arenella rappresentava la carenza di interesse del suo assistito, in quanto aveva ottenuto l'annullamento dell'atto impositivo con ordinanza di questa Suprema Corte n . 21790 / 2018 , mentre il signor S gritta dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi,cosiddetta “rottamazione”delle cartelle, fornendo prova dell'intervenuto pagamento. Il collegio di primo grado, con sentenza numero 5259 depositata al 12 dicembre 2018,dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere grazie sia al l'intervenuto annullamento dell'accertamento relativo al socio Arenella,sia alla sopraggiunta definizione agevolata da parte del signor Domenico Sgritta.

4. Senonché, con appello notificato in data 18 dicembre 2019, l'ufficio impugnava questa sentenza, lamentando come la definizione agevolata non comportasse la cessazione della controversia per una diversa opzione del contribuente sui carichi da rottamare. Quindi reiterava tutte le argomentazioni pregresse. Ancora, la CTR adita dichiarava inammissibile per tardività la proposizione dell'appello, accogliendo l'eccezione di parte privata che riteneva applicabile la novellazione dei termini processuali avvenuta con legge n. 69/2009. Avverso questa sentenza propone ricorso il patrono erariale, affidandosi ad unico mezzo, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente, che ha altresì depositato memoria con richiesta di condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria, oltre che di condanna alle spese di lite con distrazione di spese. Considerato che:

1. Con l’unico motivodi ricorso l’Agenza delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 38, terzo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992, nonchédell'articolo 327 del codice di procedura civile,nel testo in vigore prima della riforma di cui alla legge numero 69/2009. Nella sostanzasi critica la sentenza in scrutinio per aver ritenuto applicabile il regime semestrale anziché il previgente regime annuale cui sommare il termine feriale non ridotto.

In altri termini, il patrono erariale ritiene che il giudizio iniziato prima del 2009segua le regole processuali previgenti alla novella introdotta in quell'anno. All'opposto,nel suo controricorso, la parte contribuente afferma la tardività dell'appelloe, quindi , la correttezza della sentenza in scrutinio e rileva altresì la tardivitàdel presente ricorso per cassazione, l’Ufficio ritenendo erroneamente applicabile il regime ante riforma,mentre esso è regolato dai nuovi terminiridotti con la più volte citata legge 69 del 2009. 1.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 19701 del 17 settembre 2010 che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario.Sicché si è costantemente affermato che in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (cfr.Cass. 17 aprile 2012 n. 6007 seguita in senso conforme, ex pluribus, da Cass. n.ri 17060 del 2012, 15741 del 2013; 19943 del 2014; n. 20102 del 06/10/2016;n. 19979 del 27/07/2018). 1.2.

Va, peraltro, rilevato che, in caso analogo al presente (rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio), Cass. sez. 6-5, ord. n. 22407 del 15/10/2020, muovendo da Cass. SU, n. 11844 del 9 giugno 2016, riguardo alla distinzione tra rinvio prosecutorio (o proprio), di cui all’art. 383, primo comma, cod. proc. civ., e rinvio restitutorio o improprio di cui all’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., ha statuito che nel caso di annullamento dell'intero giudizio di merito, da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., non trova applicazione il principio del "tempus regit processum" –secondo cui, in ossequio alle regole del giusto processo civile (art. 111 Cost.), vanno mantenute le norme vigenti al momento della proposizione della domanda iniziale - , dal momento che esso presuppone l'esistenza di atti processuali validi, compiuti nel previgente regime, mentre nell'ipotesi suddetta, insieme con l'atto originario, cade anche il collegamento col precedente regime processuale e il nuovo giudizio che si instaura a seguito di rinvio restitutorio è sottoposto alle regole vigenti (nella specie relative al termine lungo per impugnare) nel momento in cui, con la riassunzione, si rinnova l'atto introduttivo nullo, in virtù del giustapposto principio del "tempus regit actum" . 1.3.

La distinzione è richiamata in ulteriori successivi provvedimenti sezionali (tra gli altri, più di recente, Cass. sez. 5, ord.28 settembre 2023, n. 27577; Cass. sez. 5, ord. 19 aprile 2023, n. 10439; Cass. sez. 5, ord. 22 giugno 2021, n. 17855), tutte peraltro rese in ipotesi di rinvio prosecutorio o proprio (in tema di diversità del regime impugnatorio, per la modifica normativa, nelle more intervenuta, della decisione annullata, quanto alla rilevanza della distinzione, si vedano anche Cass. sez. 3, ord. 8 novembre 2023, n. 31081 e Cass. sez. lav. ord. n. 167/2019).

2. Ciò rilevato, anche alla luce di una migliore valutazione di osservazioni critiche emerse in dottrina, appare opportuno che, per la rilevanza nomofilattica della questione di diritto, la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia