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Ordinanza — n. 4788/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's incidental appeal by ruling external lawyer choice lacked legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4788/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's incidental appeal against a regional tribunal's dismissal, overturning the lower court's decision. The regional tribunal had declared the appeal inadmissible because the external lawyer did not meet the specific eligibility criteria set by the tax agency's convention with the State Bar. The court held that the agency's choice of counsel was legally flawed as the lawyer was not properly listed in the required roster, rendering the appeal admissible.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 2; Art. 12, commi 1 e 8; Art. 15, comma 2-sexies; Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 546/1992; Art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016; Art. 4, 17 d.lgs. n. 50/2016; Art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016: The choice of external counsel by the Tax Agency is strictly bound to the official roster; failure to demonstrate this qualification renders the appeal admissible.

Parole chiave

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Tax Agency representation State Bar convention External lawyer eligibility Incidental appeal admissibility Legal roster requirements affiliazione esterna difensore di fiducia difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 12, commi 1 e 8, d.lgs. n. 546 del 1992
A ciò si aggiunga che, in sede di giudizio di merito, il giudice tributario è tenuto, in virtù dell’art. 12, comma 10, del d.lgs.
Art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
546 del 1992, nonché dell’art. 1, comma 8, del d.l.
Art. 4 e 17, d.lgs. n. 50 del 2016
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
546 del 1992, nonché dell’art. 1, comma 8, del d.l.
artt. 182 cod.proc.civ
civ., degli artt. 182 cod.proc.civ.
art. 182 cod.proc.civ
546 del 1992, all’applicazione dell’art. 182 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008
Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008), ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate– Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12050/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende - ricorrente e controricorrente su ricorso incidentale - nonchè contro GAMA CARS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato CAPPONI BRUNO (CPPBRN57M11H501A) e rappresentata e difesa dall'avvocato DE FEO ENRICO (DFENRC56B03C034H) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 5079/2020 depositata il 26/10/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE 1.Gama Cars s.r.l. ha impugnato l’intimazione di pagamento relativa a 52 cartelle e 3 avvisi di addebito. 2.Il ricorso è stato accolto in ragione della mancata produzione documentale a comprova delle notifiche delle cartelle. 3.La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla contribuente in ordine alla compensazione delle spese di lite. L’ente di riscossione ha proposto appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado. 4.La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale ed, in accoglimento di quello principale, ha condannato l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla refusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.

In ordine all’inammissibilità dell’appello incidentale si legge che «il ricorso ai difensori esterni non è libero…sussiste la condizione che la scelta dell’avvocato debba cadere esclusivamente su quelli che siano stati inseriti nel suddetto apposito elenco….nella sottoscrizione e intestazione dell’atto di appello incidentale l’avvocato Luigi Di Palma non ha ab initio estrinsecato la speciale qualità che non è stata peraltro supportata da prova neppure in corso di giudizio» 5.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione il concessionario per la riscossione. 6.La contribuente si è costituita con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 7.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 16 febbraio 2024.

CONSIDERATO CHE 1.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto:

1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 11, comma 2, 12, commi 1 e 8, 15, comma 2- sexies, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e 4-novies del d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quella di un avvocato del libero foro discenda dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra Agenzia e Avvocatura o di indisponibilità di quest’ultima, la costituzione dell’Agenzia postula la sussistenza del presupposto di legge, senza bisogno di allegazione o prova al riguardo;

2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 182 cod.proc.civ. e 12, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’omessa applicazione della sanatoria del difetto di rappresentanza.

2. La controricorrente, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale per la liquidazione delle spese al di sotto dei minimi edittali, chiedendo la cassazione sul punto della sentenza impugnata con rinvio a altro giudice e specificando di aver anticipato le spese.

3. Il ricorso principale è fondato e merita accoglimento, atteso che le controversie dinanzi alle Commissioni tributarie rientrano tra quelle in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi del punto 3.4.2 del Protocollo stipulato con l’Avvocatura dello Stato, in data 5 luglio 2017, sta in giudizio o avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati. Più precisamente il punto 3.4. del Protocollo, relativo al contenzioso afferente l’attività di riscossione, stabilisce che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi: - azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato; liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria, mentre l’ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie.

Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008), ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate– Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Le Sezioni Unite hanno precisato che, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.

A ciò si aggiunga che, in sede di giudizio di merito, il giudice tributario è tenuto, in virtù dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, all’applicazione dell’art. 182 cod.proc.civ.

4. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza in ordine all’ammissibilità dell’appello incidentale e conseguentemente la caducazione, in virtù dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, cod.proc.civ., della pronuncia sull’appello principale, concernente la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, così come la caducazione della statuizione accessoria sulle spese di lite del giudizio di secondo grado, dipendendo ogni pronuncia sulle spese di lite dalla decisione sul merito della controversia.

5.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e cassa la sentenza impugnata ; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa compo