Cassation appeal dismissed due to withdrawal; partial settlement extinguished proceedings between curator and tax agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The underlying dispute involved a curator challenging tax rectification notices regarding trust assets, which had previously been dismissed for procedural delays. The proceedings ended because the appellant withdrew, citing a partial settlement and tax relief obtained through conciliation in related autotutela proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the suit, even if the withdrawal is motivated by a subsequent partial settlement or tax relief obtained in related proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4419/2021 R.G. proposto da: CURATELA CALA CORVINO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILARETE 30, presso lo studio dell’avvocato LO MUZIO PARIDE (LMZPRD61R02H926J) e rappresentata e difesa dall'avvocato PRETE ROBERTO (PRTRRT55R23L049U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
TOSCANA n. 438/2020 depositata il 23/06/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE 1.La Curatela del fallimento della Cala Corvino s.r.l. ha impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione, avente ad oggetto l’imposta di successione e donazione e di registro, ipotecaria e catastale, relativo alla costituzione di trust e conferimento di immobili (atti posti in essere nel gennaio e marzo 2023), e successivamente, in altro giudizio, la cartella di pagamento. 2.I giudizi sono stati riuniti. 3.I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in primo grado, con sentenza confermata in appello, stante la tardiva impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione. 4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana la curatela ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e, ove possibile in sede di legittimità, l’accoglimento dei ricorsi originari. 5.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. 6.La Procura Generale della Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 7.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 16 febbraio 2023.
CONSIDERATO CHE 1. Prima della celebrazione dell’adunanza è pervenuto atto di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente. Dall’atto di rinuncia e dalla documentazione prodotta risulta che è intervenuto un provvedimento di sgravio parziale dell’Agenzia, all’esito della conciliazione intervenuta nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di autotutela e dell’accordo transattivo raggiunto in tale sede.
2. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara inte