Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Fazzi Biagio, had not responded to the opposing parties' proposal for case definition, while the opposing parties argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7271/2017 R.G. proposto da : FAZZI BIAGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CORTESE GIANPIERO (CRTGPR64L11C342A), pec: , elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentata e difeso dall’avvocato PATTI PIETRO (PTTPTR55L22M011V), con domicilio digitale alla pec ; e AGENZIA DELLE ENTRATE ENNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2986/2016 emessa da COMM.TRIB.REG.
SICILIA, SEZ.DIST. CALTANISSETTAdepositata il 30/08/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate e di Riscossione Sicilia Spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto alla prima, in Euro 11 . 8 00,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e, quanto alla seconda, in Euro 11.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il