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Ordinanza Interlocutoria — n. 4710/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and remands case to clarify if tax definition procedure was completed by tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4710/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Salerno Sistemi S.p.A. against a regional tax commission decision regarding registration taxes. The court noted that the tax authority failed to respond to a request for information regarding the outcome of a simplified tax definition procedure initiated by the taxpayer. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the lower court to verify the status of this administrative process.

Regesto Legislator

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Art. 1273 cod. civ.; D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: When a taxpayer initiates a simplified tax definition procedure and the tax authority remains silent on the outcome, the court must remand the case to ascertain the administrative result before proceeding with the litigation.

Parole chiave

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simplified tax definition procedure tax authority silence registration tax liability remittal to lower court administrative outcome verification imposta sull'energia debito fiscale assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1273 cod. civ.
si accollava, ai sensi dell’art. 1273 cod. civ., quota parte del debito (per un importo di 845.000,00 €) che la società Salerno Sistemi S.p.A.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
art. 1273 cod. civ
si accollava, ai sensi dell’art. 1273 cod. civ., quota parte del debito (per un importo di 845.000,00 €) che la società Salerno Sistemi S.p.A.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6546/2018 del ruolo generale, proposto DA S ALERNO S ISTEMI S. P .A. (codice fiscale 03453020657), con sede in Salerno, alla Via Stefano Passaro, n. 1, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, avv. Vincenzo Luciano, A SIS S ALERNITANA R ETI ED I MPIANTI S. P .A. (00268520657), con sede in Salerno, alla Via Wenner, n. 61, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. Aniello Fiore, A USINO S. P .A.

S ERVIZI I DRICI I NTEGRATI S. P .A. (codice fiscale 00593060650), con sede in Cava de’ Tirreni, alla Via Alfonso Balzico, n. 46, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. Mariano Agrusta, S ALERNO E NERGIA H OLDING S. P .A.(codice fiscale 00182440651), con sede in Salerno, alla Via Stefano Passaro, n. 1 in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. Sanino De Blasi, tutte rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.

Oreste Cantillo (codice fiscale CNT RST REGISTRO 65D14 H703 S), con studio in Roma, alla Via Lungotevere dei Mellini, n. 17. - RICORRENTI – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6750/5/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno), depositata il 19 luglio 2017, non notificata.

U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 17 gennaio 2024 dal Consigliere Ugo Candia; UDITO il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, riportandosi in subordine alle proprie motivate conclusioni scritte depositate il 24 novembre 2023, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. UDITO l’avv. Angelo De Curtis per l’Agenzia delle Entrate; RILEVATO CHE :

1. Oggetto di controversia sono due avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Salerno, recuperava a tassazione con imposta di registro in misura proporzionale due atti, stipulati a rogito del notaio Raimondo Malinconico, del 30 gennaio 2013, con cui Salerno Energia Holding S.p.A. si accollava, ai sensi dell’art. 1273 cod. civ., quota parte del debito (per un importo di 845.000,00 €) che la società Salerno Sistemi S.p.A. aveva maturato nei confronti di Ausino Servizi Idrici Integrati, nonché il debito (di 7.122.056,00 €) che la società Salerno Sistemi S.p.A. aveva maturato nei confronti di Asis Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.;

2. la Commissione tributaria regionale della Campania (direzione Provinciale di Salerno) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 882/8/2014 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, assumendo che non era possibile configurare, ai fini fiscali, l’accollo come modalità alternativa (e praticamente equipollente) all'aumento di capitale, con ciò, quindi, escludendo ai fini dell'imposta di registro l'applicazione del regime dell'imposizione a tasso fisso, confermando l’imposta applicata dall’Ufficio in misura proporzionale;

3. le suindicate società proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato in data 19/22 febbraio 2018, articolando quattro motivi impugnazione;

4. l’agenzia delle Entrate notificava in data 9 aprile 2018 controricorso, con cui chiedeva il rigetto dell’impugnazione;

5. con nota depositata il 15 novembre 2023 Salerno Sistemi S.p.A., nel rappresentare di aver aderito alla definizione agevolata della controversia, producendo le relative domande ed i versamenti eseguiti, ha chiesto in prima battuta di dichiarare cessata la materia del contendere; CONSIDERATO CHE 1. nello specifico, con la citata nota Salerno Sistemi S.p.A. ha evidenziato che «in relazione alle pretese oggetto del presente giudizio, la contribuente ha aderito alla Definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), come modificata dal d.l. 30/03/2023, n. 34, come da documentazione che si allega» ed ha quindi chiesto, «In via principale, verificata la regolare definizione della controversia attraverso le procedure innanzi indicate, disporre l’estinzione del processo» e «In subordine, rigettare il ricorso perché inammissibile o, comunque, infondato. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio»;

2. i documenti prodotti sono costituiti da due domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti proposte (non ai sensi della legge 197/2022, ma) a mente degli artt. 6 e 7, comma 2, lett.

b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, presentate in relazione ai due avvisi oggetto di contenzioso (nn. 13/1T/001668/000P001 e 13/1T/001669/000P001) nel presente giudizio, le quali contemplano il pagamento di venti rate, nonché dalle quietanze di versamenti dei pagamenti sin’ora eseguiti;

3. L’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 118 prevede:

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. […].

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato […].

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 […].

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8»;

4. non si ha alcun riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla predetta istanza, il che suggerisce, anche a fronte di una non precisa rappresentazione della procedura definitoria della lite e di una ondivaga richiesta dell’istante, di acquisire informazioni scritte dall’Agenzia dell’Entrate entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, in ordine all’esito della procedura di definizione agevolata avanzata da Salerno Sistemi S.p.A. con riferimento al giudizio in oggetto (n. 6546/2018 di ruolo) ed agli avvisi di liquidazione nn. 13/1T/001669/000/P001 e 13/1T/001668/000/P003 oggetto di contestazione;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo