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Ordinanza — n. 4666/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning lower court on cost deduction timing and suspending appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4666/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision, quashing the lower court's judgment and remanding the case. The agency argued that certain costs were fictitious because the corresponding invoices were never issued due to the non-existence of the underlying debts. The court found the lower court erred in applying the reasonableness criterion rather than recognizing the active superseding event of non-facturation. Consequently, the appeal was deemed timely despite the extraordinary suspension period, and the agency's claim regarding the insubstantiality of the costs was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 88 TUIR; Art. 2697 cod. civ.; Art. 115, 116 cod. proc. civ.: When a taxpayer fails to issue invoices for services rendered because the corresponding debts have ceased to exist, the tax authority may reject the costs as insubstantial based on an active superseding event, provided the taxpayer offers no specific proof of the services' execution.

Parole chiave

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tax cost deduction non-existent debts fictitious invoices reasonableness criterion extraordinary suspension appeal deadline active superseding event arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 88 TUIR
Art. 2697 cod. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10252/2020
98 del 2011, tale principio è stato affermato da Cass. n. 10252/2020; con riferimento specifico invece all’art.
Cass. n. 33062/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro Itacampi s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Miglioli e Bruno Cossu come da procura in calce al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1459, depositata il 5 giugno 2018 e notificata il 12 settembre 2018 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1. L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito avendo rilevato un ingente importo annotato come “fatture da ricevere” qual costo addebitato nei rispettivi esercizi (2004, 2005 e 2006) pur a fronte di annotati debiti non fatturati da Sospensione termini pprocessuimpugna zione impugnazione tempo dai creditori. La società contribuente proponeva così ricorso che la CTP accoglieva. Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa a sua volta respingeva il gravame. Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con un unico motivo, avverso il quale resiste con controricorso la contribuente, deducendo peraltro in via pregiudiziale la tardività dell’impugnazione per decorso del relativo termine.

La contribuente ha infine depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 88, TUIR, 2697, cod. civ., 115 e 116, cod. proc. civ., osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano errato avendo travisato le prove, poiché in effetti neppure in corso di giudizio sarebbe stata provata la fatturazione e il sostenimento dei costi indicati nelle dedotte “fatture da ricevere”, per cui la mancata fatturazione era da ricollegarsi ad un’evidente sopravvenienza attiva costituita dal venir meno delle relative posizioni debitorie.

2. Pregiudizialmente dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità per decadenza dal potere di impugnazione della sentenza di secondo grado. E’ infatti benvero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato come il termine di impugnazione non deve prorogarsi ulteriormente in ragione del periodo di sospensione feriale ove sia accordata una sospensione ex lege derivante dalla legislazione condonistica, in quanto il primo è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale (per quanto riguarda l' art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011, tale principio è stato affermato da Cass. n. 10252/2020; con riferimento specifico invece all’art. 6, comma 11, d.lgs. n. 118/2019, lo stesso è stato confermato da Cass. n.33062/2022).

Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento ad altre fattispecie legali, il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass.28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass.24/07/2014, n. 16876). Tuttavia, come si vede, il principio in parola attiene all’assorbimento del periodo feriale nella sospensione automatica, laddove nella specie si discute piuttosto dell’applicabilità della sospensione del periodo feriale rispetto allo spirare di un termine per un atto giudiziario (notifica dell’appello), pacificamente rientrante fra quelli contemplati dalla disciplina della sospensione feriale dei termini, avvenuto durante quest’ultimo.

In altre parole, mentre il periodo di un mese della sospensione feriale è assorbito dalla sospensione in via eccezionale stabilita dal legislatore, per quanto chiarito dalla giurisprudenza suddetta, in quanto appunto la sospensione eccezionale assorbe quella ordinaria neutralizzando la necessità di quest’ultima, una volta esauritasi la sospensione eccezionale riemerge la regola generale, che non ha alcuna ragione di essere derogata con riguardo ad atti palesemente soggetti alla stessa, per cui ove la sospensione eccezionale determina che il termine perentorio per porre in essere un atto giudiziario spiri durante il mese d’agosto, lo stesso non può che essere sospeso fino al successivo 31 agosto.

Venendo così al caso di specie, la stessa ricorrente individua la scadenza del termine per l’impugnazione nel giorno 12 agosto 2019, sicché per quanto sopra specificato l’atto ben poteva essere posto in essere fino al 1° settembre 2019, e risultando che esso sia stato notificato fin dal 20 agosto 2019, lo stesso è del tutto tempestivo.

3. Nel merito il ricorso è fondato. Afferma infatti la CTR che con l’appello l’Agenzia faceva valere la circostanza per cui i costi dedotti erano in realtà divenuti totalmente insussistenti, dal momento che la fatturazione delle prestazioni era temporalmente così dilatata rispetto all’esecuzione delle prestazioni, da doversi ritenere che i costi stessi fossero in realtà fittiziamente indicati. Orbene dalle stesse indicazioni contenute nella sentenza non tanto si è trattato da parte dell’Agenzia della deduzione della natura fittizia delle fatture, quanto dell’utilizzo da parte della stessa di un criterio di ragionevolezza in base al quale ha reputato che – non essendo stata documentata né allegata la fatturazione delle prestazioni effettuate dai fornitori in parola – i costi sarebbero divenuti insussistenti.

Trattasi cioè della deduzione di una sopravvenienza attiva, la cui sussistenza è ampiamente suffragata sia dalla mancata fatturazione per un lungo tempo, sia dalla mancata produzione delle fatture o prova dei pagamenti, il che si conferma in tutte le sedi, non risultando alcuna prova specifica sul punto da parte della contribuente, se non limitate variazioni in aumento relative ad alcuni esercizi e che la difesa della ricorrente ha indicato come prive di riscontri specifici per consentirne la correlazione alle voci contestate. La fattispecie, dunque, una volta correttamente inquadrata nell’ambito dell’art. 88, TUIR, si mostra del tutto estranea alle considerazioni svolte dai secondi giudici in ordine alla mancata deduzione della natura oggettivamente o soggettivamente inesistente delle operazioni, così come all’osservanza delle regole di imputazione a bilancio.

4. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna , che provvederà a conformarsi, nell’esame della documentazione probatoria, al principio qui espresso, e altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C orte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna che, in diversa composizione, provvederà a conformarsi, nell’esame della documentazione probatoria, al principi