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Ordinanza — n. 4662/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding appellate court's reduction of assessed income based on bank investigation findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4662/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against an appellate court decision that significantly reduced the assessed income for the taxpayer. The agency argued that the appellate court improperly relied on bank investigation results and failed to apply the burden of proof reversal under Article 32 of the Income Tax Law. The court held that the appeal sought to revise factual findings rather than correct legal errors and dismissed the claim regarding unproduced documents as the taxpayer did not prove a specific administrative request for those items. Consequently, the appeal was rejected, and the agency was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 32 d.p.r. n. 600/1973; Art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972: The appellate court's reliance on bank investigation results to reduce assessed income does not constitute a violation of the burden of proof reversal, and documents not produced in administrative proceedings are inadmissible in court only if the taxpayer falsely claimed non-possession or refused inspection without valid excuse.

Parole chiave

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income tax assessment bank investigation results burden of proof reversal admissibility of evidence administrative production requirement riduzione delle tasse revisione d'imposta rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 32, d.p.r. n. 600/1973
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, d.p.r.
Art. 32, comma 3, d.p.r. n. 600/1973
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, d.p.r.
Art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Invero In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dall'art. 52, comma 5, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Sez. V, n. 9487 del 12/04/2017
Cass.n.1778 del 29/01/2016
Cass.n.1778 del 29/01/2016).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro Giuseppe NAPOLI,rappresentato e difeso dall’avv. Oreste Cantillo come da procura in calce al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 8757 depositata il 12 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1. L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito per l’anno 2008, con conseguente maggiori IRPEF, IRAP e IVA, e tanto sulla scorta di indagini effettuate sui conti correnti del contribuente medesimo. Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP respingeva. Adìta la CTR in sede d’appello, la UTILIZZO DOC. PROD IN GIUD stessa accoglieva in parte il gravame riducendo significativamente il maggior reddito accertato (a fronte degli accertati € 47.992,00 in più, in esito al giudizio d’appello erano da riconoscere maggiori redditi ai fini imposte dirette per € 10.149,45 ed ai fini IVA € 6.753,12), il tutto dopo aver espletato CTU ai cui esiti di fatto il giudice d’appello si conformava.

Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con due motivi, avverso il quale resiste con controricorso il contribuente. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/73, osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano errato nell’avallare le risultanze della CTU, che riteneva giustificati gran parte dei movimenti bancari sulla base di un criterio empirico fondato sulle giustificazioni del contribuente, il tutto in contrasto con “l’efficacia rinforzata della presunzione sottesa alle indagini bancarie” e senza tener conto dell’inversione dell’nere della prova sancito dal violato art. 32 cit. 1.2.

Il motivo è infondato dal momento che in realtà con esso si tende ad ottenere una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello, fornendosi una valutazione di inefficacia probatoria della documentazione prodotta dal contribuente per vincere la presunzione derivante dalle risultanze della movimentazione bancaria.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 in quanto la documentazione prodotta non era stata prodotta in sede amministrativa, e senza che lo stesso allegasse alcuna giustificazione circa l’impossibilità di produzione anteriormente all’introduzione del giudizio. 2.2. Anche tale motivo è infondato,posto che non viene chiarito né tantomeno specificato come e in quale contesto la documentazione portata a giustificazione sia stata richiesta in sede amministrativa, richiesta che costituisce il presupposto per l’inutilizzabilità di quella poi depositata in giudizio dal contribuente.

Invero In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all'ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.). (Sez.

V, n. 9487 del 12/04/2017).

3. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5600,00 oltre rimborso spese forfettarie nel 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.