Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4636/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects tax agency appeal, upholding that PVC adherence does not extinguish prior legal representative's joint liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4636/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that partially annulled VAT payment orders. The court found that the tax authority's adherence to a new payment plan (PVC) did not constitute a novation that extinguished the original debt or the liability of the former legal representative. Consequently, the court ruled that the former representative remained jointly liable for debts incurred during their tenure, including those from the preceding year.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 bis d. Lgs. n. 218/1997; Art. 38 c.c.: Adherence to a new payment plan does not extinguish the joint liability of a former legal representative for debts incurred during their tenure.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax novation joint liability legal representative payment plan adherence tax debt extinction associative obligations tax agency appeal obbligo contributivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 bis d. Lgs. n. 218/1997
Rilevatoche: Oggetto: art. 5 d , Lgs 218/1997– novazione – art.38c.c.
Art. 38 c.c.
218 del 1997 e dell’art. 38 c.c. in relazione all’art.360 c.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
art. 38 c.c
218 del 1997 e dell’art. 38 c.c.
art. 38 cod. civ
218 del 1997 e dell’art. 38 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746
civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746;
Cass., sez. 6 - 5, 19/06/2015, n. 12473
Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650
Roberto Succio - 6 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650; Cass., sez.
Cass., sez. 6 - 5, 29/01/2018, n. 2169
Cass., sez. 6 - 5, 24/02/2020, n. 4747
Cass., sez. 6 - 5, 23/02/2018, n. 4478
Cass., sez. 6 - 5, 28/09/2018, n. 22861
Cass., sez. 5, 9/02/2021, n. 3093
Cass. Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6626
Roberto Succio - 7 successivamentealla sua cessazione dalla carica nell’Associazione ciclisticaArona amatori ; - alla luce delle sopra esposte considerazioni, (espresse anche da Cass. Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6626) deve ritenersi che la definizione con adesione al PVC ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 293 /202 2 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro ALBERTINAZZIPAOLA rappresentata e difesa come da procura spe ciale in atti dall’avv. Stefano Besani (PEC: stefano.besani@busto.pecavvocati.it) - controricorrent e - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonten. 374 / 0 6 / 2 1 depositata i n data 2 7 / 05 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 4 / 0 1 /202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Rilevatoche: Oggetto: art. 5 d , Lgs 218/1997– novazione – art.38c.c. – responsabilità legalerapp.te Cons.Est. Roberto Succio - 2 - la contribuente impugnava due iscrizioni a ruolo portate da cartelle di pagamento per sanzioni iva riferite agli anni 2012 e 2013 e per tributo iva riferito all'anno 2011 e lei notificate in quanto coobbligata solidale della Associazione ciclistica Arona Amatori; - la CTP di Novara , preso atto dello sgravio effettuato dall'ufficio riguardo alla cartella contenente i ruoli 2012 e 2013 , accoglieva parzialmente il ricorso a nnullando l a cartella emessa quanto all'annualità2011 limitatamente alle sanzioni per la dec adenza da rateizzazione; - appellava Paola Albertinazzi; - con la pronuncia gravata la CTR ha ac colto l'appello in quanto ha ritenuto che l’ intervenuta adesione al pvc da parte del legale rappresentante dell’associazione ridetta avessi effetto novativo rispettoall'originaria posizione dell'amministrazione finanziaria nei confrontidella contribuente associazione ; - realizzandosi quindi una transazione novativa che aveva determinato l'estinzione del rapporto precedente (era nel frattempoavvenuto anche il mutamento del le gale rappresentante dell'associazione, subentrando al la Albertinazzi altro soggetto ) , aveva avuto luogo , secondo la sentenza di appello, anche un a novazione soggettiva per quanto riguardava il soggetto coobbligato che vedeva come persona totalmente estranea la contribuente ai fatti prodromici all'iscrizione al ruolo per cui è giudizio; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a unsolo motivo; - resiste con controricorso Paola Alb ertinazzi ;

Consideratoche: - il solo motivo di gravame articolato dall'amministrazione finanziariasi incentra sulla violazione falsa applicazione degli artt. 5 bis del d. Lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 38 c.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere la pronuncia gravata errato Cons.Est. Roberto Succio - 3 indiritto assimilando erroneamente l'accertamento con adesione alla transazione innovativa e avendo quindi ritenuto che il precedente rapporto obbligatorio si fosse estinto dando luogo altresìa una novazione soggettiva per quanto riguarda il soggetto coobbligato;ritiene in sintesi il giudice dell'appello che l'adesione al PVC ad opera dell'associazione avrebbe prodotto un effetto innovativo del precedente rapporto negoziale non solo dal punto divista oggettivo ma anche dal punto di vista soggettivo al quale laAlbertinazzi sarebbe da considerare estrane a; - il motivo è fondato; - quando, come nel caso concreto, l'istanza di adesione abbia avuto buon esito, nel senso che l’accertamento con adesione si sia concluso,l'accertamento così definito diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può più impugnarlo, quanto da parte dell'Ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 1997 n. 218 (salve le eccezioni,non ricorrenti nel caso di specie, stabilite dal successivo comma4)»; - pertanto, una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso terminedella legge, «perfezionare») l'accordo, versando quanto da esso risulta, essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata«perfezionata» la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato» (cfr.

Cass. n. 14533/2015; vedi anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10086 del 30/04/2009; Sez. 5, sent. n. 20732 del 6/10/2010; Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 20577 del 31/07/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4566 del21/02/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 26109 del 17/11/2020); Cons.Est. Roberto Succio - 4 - il C ollegio r itiene che l'accertamento con adesione non sia un atto amministrativounilaterale, né un contratto di transazione, stante l'evidente disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordinealla pretesa tributaria; piuttosto esso si configura come un accordo di diritto pubblico, ovverosia un atto bilaterale, consensualeed ineguale, cui intervengono, su posizioni non pari ordinate,l'Amministrazione finanziaria e il contribuente privato, la primanell'esercizio di una funzione pubblica, il secondo nella sfera dell'autonomia privata, sicché a tale atto si applicano, non le disposizioni del codice civile relative alla transazione, ma la disciplinaspeciale pubblicistica che lo prevede; - invero, l'accertamento con adesione è regolato dalle norme di dirittopubblico contenute nel d.

L gs. n.218 del 1997, che hanno caratterecogente, in quanto riguardano l'obbligazione tributaria, isuoi presupposti e la base imponibile; ne deriva che i rimandi alla novazione, civilisticamente intesa, operati dalla sentenza impugnataappaiono inconferenti al caso in esame; - quanto poi all a responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c .c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazionenon riconosciuta , essa non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attivitànegoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.

Si è, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primariadell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege , assimilabili alla fideiussione ( si vedano tra molte , Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748,Cass., sez. 3, 29/12/2011, n. 29733); - la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, inaggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno Cons.Est.

Roberto Succio - 5 agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimoniodi dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746;Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486).

Ne deriva, dunque, chechi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla caricarivestita all'interno dell'ente (Cass., sez. 3, 14/12/2007, n. 26290, Cass., sez. 3, 24/10/2008, n. 25748; Cass., sez. 3, 25/08/2014,n. 18188; Cass., sez. 6 - L, 4/04/2017, n. 8752); - il principio suesposto è stato, poi, ritenuto da questa Suprema Corteapplicabile anche ai debiti di natura tributaria (v. Cass., sez. 5,17/06/2008, n. 16344;

Cass., sez. 5, 10/09/2009, n. 19486), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale checonnota siffatte obbligazioni. Si è rilevato, in proposito, che il principioin questione non esclude che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza,implicito nel riferimento all'aver agito in nome e per conto dell'associazione , contenuto nell'art. 38 cod. civ., vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura (Cass., sez. 5, 12/03/2007, n. 5746;

Cass., sez. 6 - 5, 19/06/2015, n. Cons.Est. Roberto Succio - 6 12473; Cass., sez. 5, 15/10/2018, n. 25650; Cass., sez. 6 - 5, 29/01/2018,n. 2169; Cass., sez. 6 - 5, 24/02/2020, n. 4747) ; - s i è poi anche affermato che, in ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenzanella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare,ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo (Cass., sez. 6 - 5, 23/02/2018, n. 4478;

Cass., sez. 6 - 5, 28/09/2018,n. 22861). E che è consequenziale a tale principio di diritto che gli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazionepossano afferire ad annualità d'imposta che almeno inparte non siano comprese nel periodo in cui il rappresentante abbiapartecipato alla gestione dell'ente, perché non ancora a ciò preposto, o addirittura all'intera annualità, come in ipotesi di formazione e presentazione di dichiarazione integrativa (Cass., sez.5, 9/02/2021, n. 3093 ); - nel caso che ci occupa, la Albertinazzi, come accertato dalla CTR , senza che sul punto qui risultino proposte censure a tale statuizione,era rappresentante l e gale dell’associazione in parola trail 15 marzo 2012 e il 1 settembre 2013 , con ciò risultando e rimanendo coobbligata per le obbligazioni tributarie dell’anno 2011 avendo anche sottoscritto il mod.

Unico 2012 anche Cons.Est. Roberto Succio - 7 successivamentealla sua cessazione dalla carica nell’Associazione ciclisticaArona amatori ; - alla luce delle sopra esposte considerazioni, (espresse anche da Cass. Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6626) deve ritenersi che la definizione con adesione al PVC ex art. 5 bis d. Lgs. n. 218 del 1997 – in quanto priva di effetto novativo quanto ai soggetti obbligati al pagamento dei debiti tributari – non a bbia escluso la responsabilità ex art. 38 c.c. di chi rivestiva la carica di rappresentante dell’associazione all’epoca dell’insorgere di tali debiti (2011) , ferma restando naturalmente la analoga responsabilitàsolidale di chi sia succeduto in tale incarico e abbia optatoper l’adesione in parola, anche quale coobbligato ex lege ; - consegue