Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4611/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after tax debt settlement agreement reached.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4611/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer demonstrated a clear lack of interest in continuing the litigation following a settlement agreement. Although the taxpayer requested a declaration of cessation of the subject matter due to the settlement, the Court found no evidence of full debt extinguishment. Consequently, the appeal was rejected on grounds of subsequent lack of interest rather than the settlement's legal effect.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 193 del 2016; Art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002: When a taxpayer requests a simplified settlement declaration but fails to prove the complete extinction of the debt, the appeal is inadmissible due to subsequent lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest tax settlement agreement cessation of subject matter inadmissible appeal subsequent lack of interest sottrazione dell'iva esenzioni all'importazione e all'esportazione obbligo della denunzia doganale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 193 del 2016
Preliminarmente, va dato atto che la contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata per le cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento di cui al giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2546/2015 R.G. proposto da I.C. Srl, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Emanuele e Francesco Vitobello, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma Lungotevere Flaminio n. 44, giusta procura speciale; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Campania sez. staccata di Salerno n. 543 2 / 5 / 201 4 , depositata il 4 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2023 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto la Oggetto: Esportazioni fuori dal territorio UE – Prova dell’avvenuta esportazione.sospensione del giudizio in attesa del pagamento dell’ultima rata e, in subordine, il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per Iva per l’anno 2006 nei confronti della I.C.

Srl con cui, in relazione ad alcune cessioni (nella specie, di pedane da impiegare come imballaggi) alla società Egolf Vepackung s.a. in Svizzera, riteneva non applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972, risultando le fatture sprovviste della vidimazione dell’ufficio doganale. L’impugnazione della contribuente, che deduceva l’effettività della vendita estera, accolta dalla CTP di Avellino, era rigettata dalla CTR in epigrafe. I.C. Srl propone ricorso per cassazione con un motiv o .

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza la contribuente depositava memoria con cui chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l’avvenuta definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 193 del 2016. Con ordinanza interlocutoria n. 12676/2022 venivano chiesti chiarimenti sulla congruità della definizione in relazione all’oggetto del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dato atto che la contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata per le cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento di cui al giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2. Le parti, cui sono state chieste informazioni in ordine all’effettiva e piena corrispondenza tra procedura di definizione agevolata e oggetto del giudizio, non hanno fornito alcun ulteriore elemento.3. Occorre tuttavia osservare che la parte ricorrente, nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’asserita definizione integrale del debito, ha, in concreto, manifestato una chiara carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del ricorso, sicché, pur non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere ovvero l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione agevolata, il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

4. L’andamento del giudizio e la condotta processuale delle parti giustificanola compensazione delle spese di legittimità.

5. Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Compensa le spese di legittimità. Decis