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Ordinanza — n. 4592/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as debt condonation procedures fully extinguished the disputed amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the entire tax appeal extinguished because the debt condonation procedures for both the main amounts and the remaining sanctions were successfully completed. The taxpayer had obtained payment plans and subsequently fulfilled the final installments, leading to the official cancellation of the debt by the tax authority. Consequently, the legal dispute regarding the unpaid excise duties and penalties no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 24 d.l. 119/2018; Art. 1 commi 231-252 l. 197/2022: When a debt condonation procedure is fully executed and the debt is extinguished, any pending litigation regarding the same amounts must be declared extinct due to the cessation of the subject matter.

Parole chiave

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tax debt condonation extinguishment of litigation excise duty payments sanction repayment plans cessation of subject matter administrative tax appeal debt cancellation procedure imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 24 d.l. n. 119 del 2018
Nelle more del giudizio la società, chiesta la sospensione del giudizio ex art. 3, comma 6, d.l.
Art. 1 commi 231-252 l. n. 197 del 2022
Per la parte residua – relativa all’ultimo terzo delle sanzioni - , già oggetto di separata iscrizione a ruolo, la società ha presentato autonoma domanda di rottamazione ex art. 1, commi 231-252, l.
art. 378 c.p
In prossimità della successiva udienza, la società, con nuova memoria ex art. 378 c.p.c.,allegava la compiuta e positiva definizione della procedura di rottamazione quanto ai residui importi delle sanzioni.
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 306/2016R.G. proposto da Fintel Energia Group Spa , rappresentata e difes a dall’Avv. Paolo Speciale, con domicilio eletto presso l’Avv. Raniero Valle in Roma via Poma n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 2152/66/15, depositata il 19 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del19 dicem bre 202 3 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Oggetto: Accise -Condono FATTI DI CAUSA 1. Fintel Energia Group Spa impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Bergamo, riteneva legittimo l’avviso di pagamento, e i conseguenti provvedimenti di irrogazione di sanzioni, per il mancato versamento degli importi dovuti come rate d’acconto sull’accisa sul gas naturaleper il mese di marzo 2011, nonché per i mesi da maggio ad agosto dello stesso anno, e infondata l’eccezione di compensazione con i controcrediti vantati dalla società, relativi all’accisa sull’energia elettrica, in carenza dei presupposti di legge.

2. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

3. Nelle more del giudizio la società, chiesta la sospensione del giudizio ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, presentava istanza per la rottamazione della cartella di pagamento, relativa alle somme pretese con gli avvisi di pagamento e dei due terzi delle sanzioni, ottenendo un piano di rateazione ai sensi dell’art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018.

4. Il pubblico ministero depositava conclusioni scritte, chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione parziale del giudizio per intervenuta cessazione della materia e, per il resto, l’inammissibilità del ricorso.

5. Il processo, già fissato per l’udienza dell’8 febbraio 2022, veniva rinviato attesa la pendenza del termine per il versamento delle rate.

6. La società contribuente, in prossimità della nuova udienza, chiedeva rinvio per perfezionare il pagamento e il deposito dell’ultima rata e rappresentava, con riguardo all’ultimo terzo delle sanzioni, oggetto di autonome cartelle di pagamento, di aver presentato istanza di rottamazione ex artt. 1, commi 231 e ss., l. n. 197 del 2022, con l’impegno di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi stessi.7. In prossimità della successiva udienza, la società, con nuova memoria ex art. 378 c.p.c.,allegava la compiuta e positiva definizione della procedura di rottamazione quanto ai residui importi delle sanzioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va dato atto, in primo luogo, che la procedura di definizione agevolata ex art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018, con ultima rata scadente il 30 novembre 2023, è andata a buon fine, sicché il ricorso, con riguardo agli importi così condonati, va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. Per la parte residua – relativa all’ultimo terzo delle sanzioni - , già oggetto di separata iscrizione a ruolo, la società ha presentato autonoma domanda di rottamazione ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022.Pure tale procedura si è utilmente perfezionata, avendo l’Agenzia delle entrate Riscossione comunicato, in data 23 ottobre 2023, che la società non deve versare alcun ulteriore importo per la definizione dei carichi iscritti.

3. Ne deriva che va dichiarata l’estinzione dell’intero giudizio per cessata materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta c