Cassation court remands case to acquire file due to violation of adversarial principle in public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new hearing to acquire the full case file. The applicant argued that the Regional Tax Court violated the principle of adversarial proceedings by holding a public hearing after only notifying the party of a private hearing summons. The court determined that the procedural defect required immediate review of the merits to assess the violation's impact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 24 Cost.; Art. 31 d.lgs. n. 546/1992; Art. 101, 183 c.p.c.: When a lower court holds a public hearing despite a prior notification for a private hearing, the Cassation Court must acquire the case file to evaluate the violation of the adversarial principle.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 12710/2015 R.G. proposto da 3 ELLE AUTO 3 Srl, rappresentatae difesa dagli Avv.ti Marco Valerio Mazzatosta (pec: ) e Ilaria Di Punzio (pec: ), con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo Panariti (pec: ), in Roma via Celimontana n. 33, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, pec: , presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 6802/21/2014, depositata il 13 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2023 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Oggetto: Cartella – Cessione d’azienda – Responsabilità solidale.Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Equitalia Sud Spa notificava, a titolo di responsabilità solidale, a 3 ELLE AUTO 3 Srluna cartella di pagamento relativa a Ires, Irap e Iva per il 2003, già accertatecon avviso emesso nei confronti della società 3 ELLE AUTO Srl, confermato con sentenza n. 160/04/2012 della CTR del Lazio, fondata sul presupposto dell’intervenuta cessione di azienda tra le due società.
L’impugnazione della contribuente - che contesta va la legittimità della cartella e l’inopponibilità della pretesa per esser il debito erariale riferito ad altra società, restando inefficace la sentenza pronunziata nei confronti di quest’ultima –era accolta dalla CTP di Viterbo. La sentenza, sull’appello dell’Ufficio, era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la cartella era legittima e la pretesa fondata. 3 ELLE AUTO 3 Srl propon e ricorso per cassazione con cinque motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In relazione al quinto motivo di ricorso, con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio e degli artt. 24 Cost., 31 d.lgs. n. 546 del 1992, 101 e 183 c.p.c., per aver la CTR pronunciato in pubblica udienza nonostante fosse stato notificato l’avviso per la trattazione in camera di consiglio, appare necessario acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corterinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fas