Cassation court dismisses tax agency appeal allowing fuel cost deduction without fuel cards for third-party transporters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that allowed a company to deduct fuel costs without mandatory fuel cards. The company, a third-party waste transporter, argued that the strict requirement for fuel cards did not apply to its specific legal status under the 2005 tax reform. The court ruled that the exemption from fuel card obligations for third-party transporters was valid for the 2010 tax year, permitting deduction via invoices alone.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109 TUIR; Art. 1, comma 109, l. 266/2005: The requirement for fuel cards to deduct fuel expenses does not apply to third-party transporters, who may rely on invoices for the deduction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore La Rosa come da procura in margine al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente con l’avv. Claudia Zhara Buda, come da procura speciale aggiuntiva; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 1678/5/2018, depositata il 17 aprile 2018, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito per l’anno 2010, e tanto sulla scorta di indebita UTILIZZO DOC. PROD IN GIUD deduzione di costi per acquisto di carburante, infatti non accompagnata dalla tenuta delle previste schede carburante. Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP respingeva. Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa accoglieva il gravame. Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con un unico motivo, avverso il quale resiste con controricorso la società contribuente, l a quale ha successivamente depositato altresì memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla controricorrente, secondo cui lo stesso sarebbe stato tardivamente proposto. Infatti, se è pur vero che il periodo di sospensione previsto dalla legislazione condonistica non si cumula con quello di sospensione feriale, nondimeno la notifica del ricorso si rileva tempestiva, dovendo detto principio riferirsi al periodo feriale 2019, nel vigore del d. l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018. Posto, infatti, che, il termine d’impugnazione della sentenza, depositata il 17 aprile 2008, scadeva il 17 novembre 2018, che, cadendo di sabato, era prorogato al lunedì 19 novembre 2018, nel periodo dunque di sospensione dei termini per l’impugnazione di cui all’art. 6, comma 11, del citato d. l. n. 119/2018, la notifica del ricorso a mezzo pec in data 31 luglio 2019 risulta pienamente tempestiva.
2. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109, TUIR, osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano errato nel ritenere la possibilità di dedurre i costi per carburante anche sulla base di altri documenti dai quali si possa ritenere deducibile il costo medesimo, come nel caso delle fatture d’acquisto. 2.2. Il motivo è infondato. Se pure, infatti, certamente deve confermarsi in generale la giurisprudenza di questa Corte laddove ritiene che: In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa (Cass. 26/09/2018, n. 22918) , t uttavia nella specie , con riferimento all’epoca dell’accertamento, la stessa non risulta applicabile per l’eccezione stabilita dall’art.1, comma 109, l. 23 dicembre 2005, n. 266.
Infatti, sebbene per la deduzione in parola costituisca in generale, ratione temporis, indefettibile presupposto la compilazione della scheda in base all'art. 4 D.P.R. 444/97, prima della registrazione sul registro degli acquisti dell'ammontare complessivo degli acquisti di carburanti per autotrazione, per mezzi utilizzati nell'esercizio d'impresa, e ciò allo scopo di perseguire una finalità apertamente antielusiva, per cui non è ammesso alcun equipollente, la sopra richiamata disposizione, a partire dall’anno d’imposta 2006, esenta proprio la categoria dei trasportatori per conto terzi dall’onere della compilazione delle schede in argomento.
In particolare la disposizione stabilisce che “All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchédegli autotrasportatori di cose per conto terzi". A sua volta tale ultima disposizione, nella versione originaria, stabilisce che “Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza”.
Tali soggetti, dunque, ben possono dimostrare l’acquisto del carburante, ai fini della deduzione, anche solo a mezzo di fattura, come avvenuto nella specie. Poiché l’anno d’imposta è nella specie il 2010 e la contribuente è, dato in fatto non controverso, un’impresa di trasporto per conto terzi (per la precisione raccolta e trasporto rifiuti per conto di alcuni comuni della Sicilia orientale), risulta evidente l’applicabilità alla specie dell’esenzione in parola. 3.Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente.
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna l’amministrazione a pagare, in favore della controricorrente, le spese di lite che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del