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Ordinanza Interlocutoria — n. 4566/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for missing co-defendant notification in solidary debt dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4566/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Court's partial decision regarding registration tax rates. The appellants argued for a lower tax rate based on specific land uses, while the Tax Agency contended for the maximum rate. The court ruled that the appeal was procedurally defective because it was not notified to all necessary parties involved in the solidary debt relationship. Consequently, the case was remanded to the lower court to allow the missing parties to participate in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1306 cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: In cases of solidary obligations where distinct legal relationships exist but are connected, a necessary joinder of parties arises if the causes are inseparable, requiring the court to remand the case to ensure all co-obligated parties are heard.

Parole chiave

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solidary obligations necessary joinder of parties registration tax rates procedural defect remand for integration litisconsortio necessario notification of co-obligated risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1306 cod. civ.
Orbene, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 cod.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 20 dPR n. 131/1986
Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in relazione all’art.
Art. 23 dPR n. 131/1986
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 23 dPR n. 131/1986 e la falsa applicazione dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
131/1986 e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
art. 2697 cod. civ
131/1986 e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34899 del 28/11/2022
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 2 196 0 / 20 1 8 propost i da: SA.MA Ingegneria s.r.l., con sede in Mondovì (CN), al Corso Francia n. 7/F (C.F.: 02619380013), in persona dell’amministratore unico Ing. Sardo Giovanni Battista, nato a Farigliano il 23.1.1946 (C.F.: SRDGNN46A23D499M); SA.MA Costruzioni s.r.l., con sede in San Michele Mondovì (CN), alla Via Torre n. 23 (C.F.: 03321100046), in persona dell’amministratore unico Manuello Daniela, nato a Mondovì il 28.4.1969 (C.F.: MNLDNL69D68F351M); rappresentate e difese dagli Avv.ti Edoardo Bertero (C.F.:

BRTDRD77P17B791N) e Carlo Borello (C.F.: BRLCRL61P12C352I) ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in Roma alla Via Achille Papa n. 21, in virtù di procura speciale a margine del ricorso (fax: 011/5683585; pec: edoardobertero@pec.ordineavvocatitorino.it); Avviso liquidazione imposta di registro – Riqualificazione ex art. 20 dPR n. 131/1986 -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – ricorrente incidentale – - avverso l a sente nza n. 68 / 20 17 emessa d a l la C T R Ligur i a in data 18/01/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che La Immoinvest s.r.l., la Martino Costruzioni s.p.a., la Sama Costruzioni s.r.l. e la Sama Ingegneria s.r.l. impugnavano dinanzi alla CTP di Genova gli avvisi di liquidazione relativi a maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria applicate dall’Ufficio in base all’art. 20 dPR n. 131/1986 emessi a seguito della riqualificazione come cessione d’azienda della complessiva operazione rappresentata da atti di conferimento di rami d’azienda, posti in essere dalla Martino Costruzioni s.p.a., dalla Sama Costruzioni s.r.l. e dalla Sama Ingegneria s.r.l. nella I.C.Q. s.r.l. (in sede di aumento del capitale sociale di quest’ultima) e dalla successiva cessione alla Immoinvest s.r.l. delle quote societarie così acquisite dalle società conferenti.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando che per i soli immobili situati in San Michele di Mondovì e adibiti a cave doveva essere applicata l’aliquota dell’8%, anziché quella del 15%. Sull’impugnazione principale delle contribuenti ed incidentale dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva parzialmente la prima, dichiarando che dovevano essere soggetti alla tassazione agevolata altresì i terreni siti nel Comune di Dronero. A tal fine rilevava che legittima era, alla luce della natura intrinseca e degli effetti giuridici degli atti, la riqualificazione come trasferimento d’azienda della complessiva operazione posta in essere e che la società aveva fornito la prova documentale che i terreni erano adibiti a cava, e non ad attività agricola Avverso la detta sentenza propongono ricorso per cassazione la SA.MA Ingegneria s.r.l. e la SA.MA Costruzioni s.r.l. sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondatosu un solo motivo. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, alla luce dell’attuale formulazione del menzionato art. 20, era preclusa la possibilità di valorizzare gli elementi extratestuali e gli atti collegati a quello presentato alla registrazione.

2. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 23 dPR n. 131/1986 e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, essendo stato ceduti indistintamente vari immobili, alcuni dei quali adibiti a destinazione agricola, doveva essere applicata l’aliquota massima del 15% a tutti gli immobili (ivi compresi quelli adibiti a cava).

3. Va rilevato preliminarmente che, mentre il controricorso, contenente il ricorso incidentale, è stato regolarmente notificato a tutte le parti, il ricorso per cassazione risulta notificato solo all’Agenzia delle Entrate, e non anche alla Immoinvest s.r.l. in liquidazione (cessionaria finale delle quote societarie) e alla Martino Costruzioni s.p.a. (conferente di un ramo d’azienda e cedente delle quote societarie), che pure erano state parti (la prima nella qualità di appellante) nel giudizio di secondo grado. Orbene, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 cod. c iv ., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34899 del 28/11/2022).

La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo, al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei detti soggetti nel termine all’uopo concesso.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di 90 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Immoinvest s.r.l. in liquidazione e della Martino