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Ordinanza — n. 4546/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court cassation ruling: appeal judgment dismissed for lack of specific reasoning on inductive tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4546/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against a regional tax court judgment that rejected an inductive tax assessment. The lower court failed to provide concrete reasoning regarding the untrustworthiness of the taxpayer's records, merely stating theoretical conclusions without analyzing the specific facts. Consequently, the Cassation Court quashed the lower decision and remanded the case for a proper examination of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 132, cod. proc. civ.: A judgment quashing a tax assessment must provide specific, concrete reasoning linking facts to legal conclusions, rather than relying on tautological statements or theoretical assertions without factual analysis.

Parole chiave

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inductive tax assessment lack of specific reasoning tax appeal cassation untrustworthy records remand for retrial adeguamento al rincaro calcolo e tasso di rimborso metodo del minimo esistenziale con ripartizione dell'eccedenza

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro Katia GULISANO, rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Vitello per procura rilasciata in foglio separato; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 152/9/19, depositata il 14 gennaio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1. L’Agenzia notificava avviso di accertamento di maggior reddito per l’anno 2008, con conseguenti maggiori IRPEF, IRAP e IVA, e tanto sulla scorta di una ritenuta incongruenza fra i costi sostenuti e i ricavi denunciati dalla contribuente con riferimento all’attività di ristorazione (specificando che in generale la percentuale di ricarico è pari al 200%), poi riscontrata dall’anomala Analitico induttivo primo comma indicazione di rimanenze finali rispetto alla rilevata rotazione temporale del magazzino (che si sarebbe rinnovato entro ogni due giorni, come si rilevava dalla contabilità).

Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP accoglieva. Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa respingeva il gravame proposto dall’Agenzia. Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con due motivi. La contribuente resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, cod. proc. civ., osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano omesso qualsiasi motivazione limitandosi alla tautologica conclusione per cui non ricorrerebbero i presupposti per l’accertamento induttivo, limitandosi per il resto a riportare dissertazioni di carattere teorico. 1.2.

Il motivo è fondato. Invero i giudici d’appello, dopo aver indicato i presupposti per l’accertamento induttivo puro e per quello analitico induttivo, ed aver concluso nel senso che in quest’ultimo caso il presupposto è costituito dalla parziale inattendibilità delle scritture ed aver riferito che in tal caso l’inattendibilità può essere accompagnata da una contabilità regolarmente tenuta ma confliggente con le normali regole di ragionevolezza, si sono poi limitati –all’evidenza senza confrontarsi con gli atti - ad un asettico quanto apodittico rilievo di assenza di dimostrazione o motivazione da parte dell’Ufficio circa la inattendibilità delle scritture.

Il che, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa della controricorrente, non si risolve in una effettiva motivazione, ma appunto in una motivazione graficamente esistente, ma priva di elementi concreti, e pertanto del tutto inidonea a consentire un controllo del percorso logico cui sono giunti i giudici stessi, tanto più che l’avviso di accertamento conteneva specifiche indicazioni sulle ragioni che avevano indotto all’accertamento analitico induttivo.

2. La fondatezza del primo motivo determina la cassazione della sentenza, con conseguente assorbimento del secondo motivo e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia che provvederà altresì alla determinazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorsoin relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che provvederà altresì alla determinazione delle spese del giudi