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Ordinanza — n. 4514/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling simple presumption valid on single incongruity fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4514/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, overturning the lower court's dismissal. The agency argued that the appellate court incorrectly required multiple elements to support a simple presumption of income incongruity, whereas the law permits reliance on a single grave fact. Consequently, the court held that the presumption was properly founded on the discrepancy between fuel purchase invoices and revenue, rejecting the requirement for additional corroborating evidence.

Regesto Legislator

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Art. 39 d.p.r. n. 600/73; Art. 54 d.p.r. n. 663/1972: A simple presumption may be established based on a single fact, provided it is grave and precise, without the necessity of multiple corroborating elements.

Parole chiave

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simple presumption tax income incongruity single fact basis tax audit procedure appellate review standard ripresa dell'imposta sul valore aggiunto contenzioso tributario recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 39 d.p.r. n. 600/73
Art. 54 d.p.r. n. 663/1972

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/09/2018, n. 23153
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro Autotrasporti Gallello Guerino s.r.l.a socio unico, sedente in Prato; - intimata – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2322/18, depositata il 18 dicembre 2018, notificata il 12 febbraio 2019 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.

L’Agenzia notificava avvisi di accertamento di maggior reddito per gli anni 2010, 2011 e 2012, con conseguenti maggiori IRPEF, IRAP e IVA, e tanto sulla scorta di una comparazione fra le fatture d’acquisto di carburante (gasolio) e l’incidenza dello stesso sui ricavi, provvedendo quindi ad accertare il maggior introito in caso Ragionamento presuntivo di riscontro di incongruità del costo rispetto aquello ipotizzato sulla base dei parametri dettati dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 7-sexies d. l. n. 5/2009. La società contribuente proponeva così ricorso che la CTP accoglieva.

Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa respingeva il gravame proposto dall’Agenzia. Ricorre quindi in cassazione l’Agenzia con un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata nonostante la regolare notifica avvenuta in data 11 aprile 2019. L’Agenzia ha altresì depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, d.p.r. n. 600/73, e 54, d.p.r. n. 663/1972, osservandosi da parte dell’Agenzia come i giudici d’appello abbiano errato nel ritenere necessaria la sussistenza di inattendibilità formale della contabilità, l’incongruità dagli studi di settore e comunque l’assenza di gravità dell’elemento posto a fondamento della presunzione operata, in assenza di ulteriori riscontri, laddove, come noto, la presunzione semplice (od hominis ) può basarsi anche su un solo fatto. 1.2.

Il motivo è fondato dal momento che il giudice d’appello ha effettivamente affermato, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la presunzione semplice, od hominis, non può basarsi su un solo elemento, ma occorre anche che esistano altri elementi di riscontro. Invero In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.

Cass. 26/09/2018, n. 23153 Né può sostenersi che il motivo impinga un accertamento di fatto, dal momento che sebbene la CTR abbia basato il proprio ragionamento anche sul fatto che l’Agenzia non avrebbe preso in esame il fatto che i viaggi di ritorno effettuati dal contribuente erano fatti “a vuoto”, appare evidente che tale aspetto semmai potrebbe, a prescindere dalla valutazione della sua rilevanza o meno, incidere sul quantumdella pretesa. Il ricorso deve dunque essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Toscana, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite d