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Ordinanza Interlocutoria — n. 4496/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses request to terminate proceedings due to lack of clear agreement covering the cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4496/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the tax authority to respond to a request by the taxpayer to terminate the proceedings based on a settlement agreement. The taxpayer argued that a conciliatory agreement signed in 2020 resolved the entire dispute, including the pending cassation appeal. However, the court found the agreement explicitly referenced only the revocation proceeding and lacked evidence that the parties intended to settle the cassation case.

Regesto Legislator

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Art. 48 D.Lgs. 546/1992; Art. 46 D.Lgs. 546/1992: A conciliatory agreement must explicitly cover the specific pending proceeding to justify its termination; ambiguity regarding the scope of the agreement prevents the declaration of cessation of the matter.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo conciliativo giudizio di revocazione ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate D.Lgs 546/1992 terminazione procedimento assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 398, comma 4 del c.p.c.
Avverso la sentenza 541/8/2020 l’Associazione, in conformità all’art. 398, comma 4 del c.p.c, proponeva parallelamente: - Ricorso per cassazione dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione depositato il 20 luglio 2020 e iscritto a ruolo con il numero di R.G.R.
Art. 48 D.Lgs. n. 546/92
Nelle more dei suddetti giudizi, e segnatamente in data 22.09.2020 l’Associazione ha sottoscritto diverse conciliazioni giudiziali extra udienza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 546/92, in esecuzione di un più ampio “Accordo quadro”, sottoscritto in data 17.09.2020.
Art. 46 del D.Lgs. 546/1992
A fronte dell’intervenuta conciliazione della contestazione derivante dal suddetto avviso di accertamento […] l’Ufficio ha depositato nel giudizio di revocazione rituale istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.
Art. 64 D.Lgs. 546/1992
18710/2020 (oggetto del presente giudizio e per il quale è stata fissata udienza per il prossimo 20 dicembre 2023); - Ricorso per revocazione notificato in data 4 settembre 2020 ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio e iscritto al numero R.G.
art. 64 D.Lgs. 546/1992
18710/2020 (oggetto del presente giudizio e per il quale è stata fissata udienza per il prossimo 20 dicembre 2023); - Ricorso per revocazione notificato in data 4 settembre 2020 ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio e iscritto al numero R.G.
art. 48 D.Lgs. n. 546/92
Nelle more dei suddetti giudizi, e segnatamente in data 22.09.2020 l’Associazione ha sottoscritto diverse conciliazioni giudiziali extra udienza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 546/92, in esecuzione di un più ampio “Accordo quadro”, sottoscritto in data 17.09.2020.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18710/2020 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE CULTURALE CONSULCESI HEALTH, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI DUE MACELLI, 66 (DLA PIPER STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO), presso lo studio dell’avvocato DI DIO ANDREA (DDINDR77B16H501W), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 541/2020depositata il 30/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: In data 10 dicembre 2015 la DP III di Roma dell'Agenzia delle entrate notificava a PUCCI Enrico nella qualità di ultimo legale rappresentante dell’associazione culturale CONSULCESI HEALTH avviso di accertamento n. TK7043401749/2015 con il quale pretendeva, con riferimento all'anno 2009, il pagamento di una maggior IRES per Euro 2.092.685,00, di una maggior IRAP per Euro 317.660,00 e di una maggior IVA per Euro 1.392.321,00.

Il contribuente proponeva ricorso, che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 15592/16/2017 pronunciata il 7 giugno 2015 e depositata il 26 giugno 2015, dichiarava inammissibile. Il contribuente proponeva appello, che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con l’impugnata sentenza n. 541/8/2020, pronunciata il 3 dicembre 2019 e depositata il 28 gennaio 2020, rigettava. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, radicando il presente giudizio, in cui si costituiva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Considerato che: Con istanza cartacea addì 8 giugno 2022, il contribuente rappresentava che in data 22 settembre 2020 le parti avevano sottoscritto accordo conciliativo, a fronte del quale il medesimo, in data 28 settembre 2020, aveva provveduto “ad effettuare il versamento della prima rata e […] delle rate successive sino ad oggi dovute”. L’istanza, corredata dell’accordo e delle prove dei versamenti, concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate. Inoltre, con istanza telematica addì 23 novembre 2023, depositata il giorno successivo, il contribuente reiterava la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, esponendo quanto segue:

A fronte della sentenza n. 15592/16/2017 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Associazione, quest’ultima proponeva tempestivo appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, il quale si concludeva con sentenza n. 541/8/2020, depositata il 28 gennaio 2020, sfavorevole all’Associazione. Avverso la sentenza 541/8/2020 l’Associazione, in conformità all’art. 398, comma 4 del c.p.c, proponeva parallelamente: - Ricorso per cassazione dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Cassazione depositato il 20 luglio 2020 e iscritto a ruolo con il numero di R.G.R. 18710/2020 (oggetto del presente giudizio e per il quale è stata fissata udienza per il prossimo 20 dicembre 2023); - Ricorso per revocazione notificato in data 4 settembre 2020 ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 546/1992 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio e iscritto al numero R.G. 4415/2020.

Nelle more dei suddetti giudizi, e segnatamente in data 22.09.2020 l’Associazione ha sottoscritto diverse conciliazioni giudiziali extra udienza ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 546/92, in esecuzione di un più ampio “Accordo quadro”, sottoscritto in data 17.09.2020. Più nello specifico, per la controversia oggetto del presente contenzioso, concernente l’avviso di accertamento n. TK7043401749/2015 (e per il quale, lo si ripete, sono stati instaurati parallelamente due distinti contenziosi, di cui uno per cassazione e uno per revocazione), è stato sottoscritto l'accordo conciliativo n. 500010/2020, con protocollo n. 105080.

A scanso di qualsiasi equivoco, preme evidenziare che ancorché tale accordo conciliativo faccia formalmente riferimento al giudizio di revocazione R.G. 4415/2020 lo stesso era finalizzato a definire la contestazione che origina dall’avviso di accertamento n. TK7043401749/2015 […]. A fronte dell’intervenuta conciliazione della contestazione derivante dal suddetto avviso di accertamento […] l’Ufficio ha depositato nel giudizio di revocazione rituale istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 546/1992 a cui l’Associazione ha aderito.

Il giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza n. 3511/4/2021 (All. 1) […]”. Ora, l’accordo conciliativo allegato all’istanza addì 8 giugno 2022 si riferisce espressamente al solo giudizio di revocazione n. 4415/2020 r.g. pendente avanti l’allora CTR del Lazio e non al presente giudizio. Dal testo dello stesso non emerge che, come rappresentato in specie nell’istanza addì 23 novembre 2023, le parti abbiano inteso definire l’intera posizione debitoria del contribuente e quindi, tra gli altri, anche il presente giudizio. Peraltro, il contribuente partecipa al presente giudizio sia personalmente che quale legale rappresentante di Consulcesi Health, la quale ultima, nondimeno, stando al suddetto accordo, sembrerebbe essere solo una degli enti coinvolti nel contenzioso.

Ad impedire ogni ulteriore possibilità di chiarimento è la mancata allegazione altresì dell’“accordo quadro” del 17 settembre 2020. Alla luce di quanto precede, sorge l’esigenza di interpellare l’Agenzia affinché si esprima, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della Cancelleria, sull’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dal contribuente.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, mandando l’Agenzia delle entrate di esprimersi, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione