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Ordinanza — n. 4431/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and agreement on settlement with opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4431/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, representing the Municipality of Fiumicino, had reached a settlement agreement with the defendant, Icarus S.p.A., regarding the disputed property tax liability. Consequently, the Court ordered the extinction of the proceedings with a mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal and the opposing party consents, the court declares the proceedings extinguished with compensation of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings compensation of costs civil procedure code indennizzo per rumore aeroportuale rinuncia alla concessione compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al
art. 390 cod. proc. civ
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al
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Testo completo

i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4600/2016 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI F IUMICINO (codice fiscale 97086740582), con sede in Via Portuense, n. 2498, in persona del Sindaco pro tempore, dr. Esterino Montino, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. Eugenio Della Valle (codice fiscale DLL GNE 62L02 H501 U), con studio in Roma, alla Via Lima n. 7. - RICORRENTE – CONTRO I CARUS S. P .A. (codice fiscale 0459701006), con sede legale in Fiumicino, alla Via Ferrarin, n. 2, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, dr. Filippo Rebecchini, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dal prof. avv.

Claudio Chiola RINUNCIA (codice fiscale CHL CLD 38D09 H501 H), con studio in Roma, alla Via della Camilluccia, n. 785. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE per la cassazione della sentenza n. 33/28/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma), depositata il 9 gennaio 2015 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023; RILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma) respingeva l’appello proposto dal Comune di Fiumicino avverso la sentenza n. 157/59/2011 della Commissione tributaria di Roma e dichiarava illegittimo l’atto impugnato dalla società contribuente con il quale era stata liquidata, per l’anno di imposta 2001, la somma di 91.153,96 € a titolo di ICI per il possesso, quale sub-concessionaria, di un fabbricato (“Hotel Hilton”) insistente sull’area demaniale dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”;

3. il Comune di Fiumicino impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 9 febbraio 2016, formulando cinque motivi di impugnazione;

4. Icarus S.p.A. resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2016, articolando altresì ricorso incidentale, basato su di un unico motivo, avverso il quale l’istante notificava il 29 aprile 2016 il relativo controricorso;

5. con atto del 12 novembre 2019, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale e depositato telematicamente il 6 dicembre 2023, il Comune di Fiumicino dichiarava di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, rappresentando e documentando di aver raggiunto con “Aeroporti di Roma S.p.A.” un accordo stragiudiziale che aveva definito altra (medesima) controversia (di cui al giudizio n. 4308/2016 di ruolo generale, pendente presso questa Corte), segnalando quindi di non aver più motivo di coltivare il presente giudizio;

6. Icarus S.p.A. ha aderito alla predetta rinuncia ed alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio, con dichiarazione resa in calce alla rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore della società; CONSIDERATO CHE :

1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio; P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al