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Ordinanza — n. 4428/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal extinguished due to mutual withdrawal and settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4428/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the mutual withdrawal of the lawsuit by both the municipality and the taxpayer. The municipality had previously filed an appeal against a regional tax commission decision regarding TARI taxes but later announced a settlement agreement with the taxpayer to re-determine the taxes. Consequently, the opposing party accepted the withdrawal, leading the court to terminate the proceedings and order the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When both parties mutually withdraw their claims or agree to a settlement, the judicial proceeding is extinguished without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal settlement agreement extinguishment of proceedings compensation of litigation costs tax dispute resolution tassa di compensazione adattamento al rincaro contratto di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinunci
art. 390 cod. proc. civ
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinunci
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Testo completo

i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6211/2023 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI L ICCIANA N ARDI (codice fiscale 00082800459), con sede in Piazza del Municipio, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. Massimo Basilavecchia (codice fiscale BSL MSM 56B11 G482 C) del Foro di Pescara e dall’avv. Mirta Giardini (codice fiscale GRD MRT 67E52 G878 O) del Foro di Pescara, domiciliati, ai sensi dell’art. 366, quarto comma, cod. proc. civ., presso la Cancelleria di questa Corte. - RICORRENTE – CONTRO G ROS E FFE Q UATTRO - F4 DEI F RATELLI P ANCONI S.N.C. (codice fiscale 00060650454), con sede legale in Massa (MS), alla Via Lottizzazione n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore,dr. Filippo Rebecchini, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dai prof. RINUNCIA avv.ti Laura Buffoni (codice fiscale BFF LRA 76E67 F023 D) ed Andrea Cardone (codice fiscale CRD NDR 76M26 I754 H). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 945/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 agosto 2022 e non notificata;

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023; RILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 85/2019 della Commissione tributaria di Massa Carrara che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui era stata liquidata, per l’anno di imposta 2016, la somma residua di 15.554,00 € a titolo di TARI in relazione all’immobile posseduto da detta società;

3. il Comune di Licciana Nardi impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 28 febbraio 2023, formulando quattro motivi di impugnazione;

4. Gros Effe Quattro dei Fratelli Panconi C. S.N.C. resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2016;

5. con atto del 3 novembre 2023, depositato il 9 novembre 2023, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale e notificato alla controparte,il Comune di Licciana Nardi dichiarava di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, rappresentando di aver raggiunto con la controparte un accordo transattivo per la rideterminazione delle imposte;

6. Gros Effe Quattro – F4 - dei Fratelli Panconi S.N.C. con atto del 23 novembre 2023, sottoscritto dai difensori muniti dei relativi poteri, notificato alla ricorrente e depositato il 28 novembre 2023, ha accettato la predetta rinuncia ed ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio; CONSIDERATO CHE :

1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;

2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio; P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinunci