Tax appeal dismissed due to joint withdrawal and full payment of taxes and litigation costs by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal extinguished following a joint request by both parties to terminate the proceedings. The taxpayer had fully paid the assessed taxes and prior litigation costs, while the opposing party agreed to the withdrawal. Consequently, the Court ruled that the litigation costs must be fully compensated between the parties under the relevant civil procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request extinction of proceedings due to full payment of claims and costs, the judgment is extinguished with integral compensation of litigation expenses.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2943/2020 R.G. proposto da : QUORUM SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CRESCENZIO 14 C/O STUDIO DI TANNO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO ROSAMARIA (NCSRMR66E51D643U), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINO GIUSEPPE (MRNGPP65M07F839A) -ricorrente- contro COMUNE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), BARBAGIOVANNI ENRICO (BRBNRC68T28H501O), SIMONE SARA FRANCESCA (SMNSFR81D69F205N), MERONI RUGGERO (MRNRGR54L08I709I), TAVANO ANNA (TVNNNA69P42F205R), SILVIA DONATELLA (SLVDTL67L41I441I), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 2406/2019 depositata il05/06/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE 1.Quorum società di gestione del risparmio per azione ha impugnato l’avviso di accertamento t.a.s.i. per l’anno 2014. 2.Il ricorso è stato rigettato con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 4.Si è costituito con controricorso il Comune. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 15 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE 1.Le parti hanno presentato congiuntamente istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto del pagamento integrale, da parte della contribuente, della pretesa tributaria e delle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio da parte, con conseguente rinuncia alla presente impugnazione. Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., integrando la istanza presentata una rinuncia al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito.
2. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.
3. Nulla va disposto in ordine al contributo unificato stante la sopravvenuta causa di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integral