Court suspends tax collection lawsuit due to debtor's formal request for payment plan under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted a request to suspend the tax collection proceedings pending the completion of a formal payment plan. The debtor, Coretur Hotels S.R.L., had previously opted for installment payments under various decrees and again under the new Law 197/2022, making partial payments. The court ruled that the statutory conditions for suspending the litigation were met upon the debtor's declaration and commitment to pay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236, L. 197/2022; Art. 30, comma 1, DPR 602/1973: The court must suspend litigation proceedings upon the debtor's formal declaration of pending judgments and commitment to pay, revoking suspension only if payments are not effectively completed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20624/2016 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI P ALERMO (codice fiscale 80016350821), con sede alla Piazza Marina n. 39, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Roberta Cannarozzo (codice fiscale CNN RRT 59T 54 G273 B), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, quarto comma, cod. proc. civ. presso la cancelleria di questa Corte. - RICORRENTE – CONTRO C ORETUR H OTELS S.R.L.( codice fiscale 02675120824), con sede legale in Palermo, alla Via Riccardo Wagner n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, dr. Giuseppe Cassarà, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina a margine del controricorso, dal prof. avv.
SOSPENSIONE EX ART -1, COMMA 236,L. 27 DICEMBRE 2022, N .197 Alessandro Dagnino (codice fiscale DGN LSN 76B02 G273 S), con studio in Roma, alla Piazza del Popolo, n. 3. - CONTRORICORRENTE – E R ISCOSSIONE S ICILIA S. P .A. ( codice fiscale 04739330829), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA – NONCHÉ sul ricorso iscritto al n. 21535/2016 di ruolo generale, proposto DA C ORETUR H OTELS S.R.L.( codice fiscale 02675120824), con sede legale in Palermo, alla Via Riccardo Wagner n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, dr. Giuseppe Cassarà, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina a margine del controricorso, dal prof. avv.
Alessandro Dagnino (codice fiscale DGN LSN 76B02 G273 S), con studio in Roma, alla Piazza del Popolo, n. 3. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI P ALERMO (codice fiscale 80016350821), con sede alla Piazza Marina n. 39, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Roberta Cannarozzo (codice fiscale CNN RRT 59T 54 G273 B), domiciliato ai sensi dell’art. 366, quarto comma, cod. proc. civ. presso la cancelleria di questa Corte - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE - E R ISCOSSIONE S ICILIA S. P .A. ( codice fiscale 04739330829), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 593/01/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo), depositata l’11 febbraio 2016, non notificata.
U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 dicembre 2023 dal Consigliere Ugo Candia. RILEVATO CHE :
1. oggetto di controversia è la pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 296/2010/01209020/49 con cui l’agente della riscossione chiedeva, nell’interesse del Comune di Palermo, il versamento della somma complessiva di 57.323,00 €, oltre accessori, per la TARSU asseritamente dovuta dalla società per l'anno 2009 in relazione al possesso di un’unità immobiliare adibita albergo;
2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo) rigettava l’appello principale proposto dal Comune e quello incidentale avanzato dalla contribuente, così confermando la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della società, stabilendo che la tassa doveva essere determinata senza l’aumento del 75%;
3. il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato l’8 ed il 16 settembre 2016,formulando due motivi di impugnazione;
4. Coretur Hotels S.R.L. resisteva con controricorso notificato il 26/31 ottobre 2016;
5. Riscossione Sicilia S.p.A. è restata intimata;
6. anche Coretur Hotels S.R.L. proponeva distinto ricorso avverso la medesima sentenza, con atto notificato il 12 e 15 settembre 2016 (al quale veniva assegnato il n. 21536/2016 di ruolo generale), con cui chiedeva la cassazione della pronuncia sulla base di tre motivi di impugnazione;
7. il Comune di Palermo resisteva con controricorso notificato il 28 ottobre 2016, articolando anche ricorso incidentale;
8. Riscossione Sicilia S.p.A. è restata intimata anche in tale giudizio;
9. con distinte ordinanze interlocutorie del 22 novembre 2019, rese in entrambi i procedimenti, questa Corte rinviava le cause a nuovo ruolo, prendendo atto della dichiarazione della contribuente di adesione alla procedura di cui all’art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e del pagamento di due rate;
10. con nota depositata il 30 novembre 2023 in entrambi i procedimenti Coretur Hotels S.R.L. ha chiesto la sospensione del giudizio, questa volta ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; CONSIDERATO CHE :
1. il giudizio recante il n. 21535/2016 va riunito, ai sensi dell’art. 335 cod. prod. civ., al procedimento n. 20624/2016 di ruolo generale;
2. con la citata, ultima memoria, la contribuente ha rappresentato: - di aver presentato in data 8 maggio 2018 dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata (prot. n. 150209) ex art. 1, comma 4, d.l. 16 ottobre 2017 (conv. con. mod. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) ed art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. con mod. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), optando per il pagamento in tre rate, effettuando il versamento della prima in data 3 dicembre 2018 e poi di quelle successive scadenti sino al 30 novembre 2022, a seguito del differimento dei termini di versamento disposto dall’art. art. 3, comma 21, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; - che in data 28 aprile 2023 la contribuente ha presentato dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata (prot. n. W-2023042806449132), dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione- quater”), ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in essa considerando anche la cartella oggetto di controversia, optando per il pagamento in quattro rate; - che con atto n. AT – 29690202303292708180 l'Agente della riscossione ha comunicato l'ammontare delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; -che la contribuente ha effettuato il pagamento della prime due rate con scadenza del 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023, come documentato dalle relative ricevute;
3. l’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede: a. al comma 231 che « all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella 236, che «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;
4. alla luce di quanto precede, l’istanza di sospensione merita accoglimento e la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, in attesa dell’esecuzion