Italian tax court case dismissed due to joint withdrawal and full payment of all disputed amounts by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax dispute between a savings management company and the City of Milan extinguished. Both parties jointly requested the case's termination after the taxpayer fully paid the assessed tax and prior litigation costs. Consequently, the court ruled that the lawsuit ended with an integral compensation of legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request extinction of proceedings following full payment of the claim and costs, the court must declare the case extinguished with integral compensation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2951/2020 R.G. proposto da: QUORUM SOCIETA' GESTIONE RISPARMIO PER AZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI e rappresentata e difesa dagli avvocati MARINO GIUSEPPE (MRNGPP65M07F839A) e NICASTRO ROSAMARIA (NCSRMR66E51D643U) -ricorrente- contro COMUNE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA DONATELLA (SLVDTL67L41I441I), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), TAVANO ANNA (TVNNNA69P42F205R), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), MERONI RUGGERO (MRNRGR54L08I709I) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 2404/2019 depositata il 05/06/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE 1.Quorum società di gestione del risparmio per azione ha impugnato l’avviso di accertamento t.a.s.i. per l’anno 2014. 2.Il ricorso è stato rigettato con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 4.Si è costituito con controricorso il Comune. 5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 15 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE 1. Le parti hanno presentato congiuntamente istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto del pagamento integrale, da parte della contribuente, della pretesa tributaria e delle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio da parte, con conseguente rinuncia alla presente impugnazione. Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., integrando la istanza presentata una rinuncia al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito.
2. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.
3. Nulla va disposto in ordine al contributo unificato stante la sopravvenuta causa di estinzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente