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Ordinanza — n. 4308/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement and payment of owed amounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4308/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax dispute between the Revenue Agency and Ital Green Energy S.R.L. extinguished following the taxpayer's voluntary settlement. The taxpayer had submitted a request for expedited resolution and paid the outstanding amounts, fulfilling the conditions set by Law No. 197/2022. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated without the need for a full judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: In caso di deposito di domanda di definizione agevolata e pagamento degli importi dovuti, il processo è dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment expedited resolution request voluntary payment settlement Law 197/2022 provisions Revenue Agency litigation arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n.
Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
L’art. 1, comma 197, legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782
31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782), risultando inoltre ricorrente l’Agenzia delle entrate che beneficia della prenotazione a debito.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4825/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro ITAL GREEN ENERGY S.R.L., sedente in San Pietro di Morubio, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Maria Cipolla che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REGIONALE DELLA PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n.1703/24/15, depositata il 20 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere Alberto Crivelli; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di Ital Green Energy s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Brindisi che aveva solo parzialmente accolto il ricorso introduttivo (limitatamente alle DEFINIZ AG 197 sanzioni) avverso l’avviso di recupero di credito fruito (da parte della successivamente incorporata Ital Green Wood s.r.l.) in sede di presentazione di un F24 del 30 novembre 2006, ai sensi degli artt. 8, l. n.388/2000 e 62, l. n.289/2002.

2. Con istanza depositata il 18 settembre 2023 la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere con memoria illustrativa successiva. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se èstata fissata la data della decisione».

2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate , exart. 1, comma 198, cit.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782), risultando inoltre ricorrente l’Agenzia delle entrate che beneficia della prenotazione a debito.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Spese a carico della parte che le ha anticipat