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Ordinanza Interlocutoria — n. 4301/2024 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax collection proceedings due to debtor's request for payment plan under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4301/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted a request to suspend the tax collection proceedings pending the execution of a new payment plan. The debtor, Coretur Hotels S.R.L., had previously applied for a three-rate installment plan and later a four-rate plan under the 'rottamazione-quater' procedure, paying the first two installments by late 2023. The court ordered the suspension because the debtor formally committed to these payments, triggering the statutory mechanism that halts related litigation until the plan is fully executed.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, L. 197/2022; Art. 30, comma 1, D.P.R. 602/1973: The court must suspend proceedings involving tax debts when the debtor formally requests and begins a new installment payment plan under the 'rottamazione-quater' procedure.

Parole chiave

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rottamazione quater sospensione giudizio tassa TARSU definizione agevolata procedura esecutiva decreto legge 197/2022 riscossione coattiva tassa di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; CONSIDERATO CHE :
Art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25070/2021 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI P ALERMO (codice fiscale 80016350821), con sede alla Piazza Marina n. 39, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Roberta Cannarozzo (codice fiscale CNN RRT 59T 54 G273 B), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, quarto comma, cod. proc. civ. presso la cancelleria di questa Corte. - RICORRENTE – CONTRO C ORETUR H OTELS S.R.L.( codice fiscale 02675120824), con sede legale in Palermo, alla Via Riccardo Wagner n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, dr. Giuseppe Cassarà, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina a margine del controricorso, dal prof. avv.

SOSPENSIONE EX ART -1, COMMA 236,L. 27 DICEMBRE 2022, N .197 Alessandro Dagnino (codice fiscale DGN LSN 76B02 G273 S), con studio in Roma, alla Piazza del Popolo, n. 3. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE - R ISCOSSIONE S ICILIA S. P .A. ( codice fiscale 04739330829), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1854/14/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo), depositata il 25 febbraio 2021, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 dicembre 2023 dal Consigliere Ugo Candia.

RILEVATO CHE :

1. oggetto di controversia è la pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 296/2013/00306843/14 con la quale Riscossione Sicilia s.p.a. poneva in riscossione il ruolo n. 2012/007382, di 54.886,00 €, oltre accessori, emesso dal Comune di Palermo e relativo alla TARSU asseritamente dovuta dalla società per l'anno 2012 in ordine ad un’unità immobiliare adibita ad albergo;

2. la Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo) rigettava l’appello principale proposto dal Comune, così confermando la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della società, stabilendo che la tassa doveva essere rideterminata applicando la tariffa prevista per le abitazioni private;

3. il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 23 settembre 2021, formulando due motivi di impugnazione;

4. Coretur Hotels S.R.L. resisteva con controricorso notificato il 26/31 ottobre 2016, articolando ricorso incidentale sulla base di un motivo;

5. Riscossione Sicilia S.p.A. è restata intimata;

6. con nota depositata il 30 novembre 2023, Coretur Hotels S.R.L. ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; CONSIDERATO CHE :

1. con la citata, ultima memoria, la contribuente ha rappresentato: -di aver presentato in data 8 maggio 2018 la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata (prot. n. 150209) ex art. 1, comma 4, d.l. 16 ottobre 2017 (conv. con. mod. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) e art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. con mod. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), optando per il pagamento in tre rate, effettuando il versamento della prima in data 3 dicembre 2018 e poi di quelle scadenti sino al 30 novembre 2022, a seguito del differimento dei termini di versamento disposto dall’art. art. 3, comma 21, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; - che in data 28 aprile 2023 la contribuente ha presentato la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata (prot. n. W-2023042806449132), dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione- quater”), ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge 29 dicembre 2022, n. 197, considerando anche la cartella in contestazione ed optando per il pagamento in quattro rate; - che con atto n. AT – 29690202303292708180 l'Agente della riscossione ha comunicato l'ammontare delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; -che la contribuente ha effettuato il pagamento della prime due rate con scadenza del 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023, come documentato dalle relative ricevute;

2. l’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede: a. al comma 231 che « all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella 236, che «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;

3. alla luce di quanto precede, l’istanza di sospensione merita accoglimento e la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti sino al 31 maggio 2024. P . Q .