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Decreto — n. 4281/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4281/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4281/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18481/2021 R.G. proposto da : CAMPEGIANI ALBERTO, elettivamente domiciliato in MARINO PIAZZA G. MATTEOTTI 5 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato MERETA DAMIANO (MRTDMN81T09D773Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4169/2020 depositata il 21/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che durante la pendenza del termine il ricorrente ha comunicato di voler aderire alla definizione agevolata;che, nei termini previsti dalla legge 197/2022 il contribuente non ha depositato né la domanda di definizione agevolata né la relativa documentazione comprovante l’intervenuto pagamento del dovuto;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4281/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CAMPEGIANI ALBERTO, elettivamente domiciliato in MARINO PIAZZA G. MATTEOTTI 5 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato MERETA DAMIANO (MRTDMN81T09D773Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4169/2020 depositata il 21/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che durante la pendenza del termine il ricorrente ha comunicato di voler aderire alla definizione agevolata;che, nei termini previsti dalla legge 197/2022 il contribuente non ha depositato né la domanda di definizione agevolata né la relativa documentazione comprovante l’intervenuto pagamento del dovuto;

Parole chiave

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azione creditoria divieto di pagamento mancato anticipo delle spese saldo scoperto legittimazione per agire in via esecutiva spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
LAZIO n.4169/2020 depositata il 21/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18481/2021 R.G. proposto da : CAMPEGIANI ALBERTO, elettivamente domiciliato in MARINO PIAZZA G. MATTEOTTI 5 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato MERETA DAMIANO (MRTDMN81T09D773Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4169/2020 depositata il 21/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che durante la pendenza del termine il ricorrente ha comunicato di voler aderire alla definizione agevolata;che, nei termini previsti dalla legge 197/2022 il contribuente non ha depositato né la domanda di definizione agevolata né la relativa documentazione comprovante l’intervenuto pagamento del dovuto;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il