Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinguished litigation due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling in favor of the Revenue Agency against HS Systems SRL. The lower court found that the litigation had formally concluded under specific legislative provisions regarding the reduction of time limits for declaring the extinction of proceedings. Consequently, the court held that the process was legally terminated, leaving the advanced costs to the party that had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision explicitly directs the reduction of time limits for declaring the extinction of proceedings, the process is deemed extinguished upon the transmission of the relevant list, barring only a request for a hearing under Art. 391 cod. proc. civ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9276/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro HS SYSTEMS SRL (quale incorporante di srl Comint), rappresentata e difesa dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.1982/06/2014 depositata il 07/10/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 15/02/2024 Il Presidente