Decreto — n. 4228/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETOdi correzione errore materiale nelprocedimento iscritto al n. 6502/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro RINALDI LUCA e RINALDI MARCO, elettivamente domiciliat i in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA, 262, presso lo studio dell’avvocato MARSICO LUIGI (MRSLGU73B21H501F) rappresentati e difesi dall'avvocato STASI ALESSANDRA (STSLSN69S51D643T) -controricorrenti- e contro EQUITALIA SUD s.p.a. -intimata- letta l’istanza proposta dal difensore dei controricorrenti con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n.27767/2023, pubblicato il 2 ottobre 2023, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n.r.g. 6502/2016 ai sensi dell’art.380-bis, secondo comma, cod.proc.civ.; visto il decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024, confermativo della delega già conferita alla sottoscritta consigliere; rilevato che nel decreto di estinzione n.27767/2023 nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod.proc.civ. e cioè di liquidare le stesse a favore del procuratore costituito, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 4228/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass., Sez.Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese.
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uente DECRETOdi correzione errore materiale nelprocedimento iscritto al n. 6502/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro RINALDI LUCA e RINALDI MARCO, elettivamente domiciliat i in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA, 262, presso lo studio dell’avvocato MARSICO LUIGI (MRSLGU73B21H501F) rappresentati e difesi dall'avvocato STASI ALESSANDRA (STSLSN69S51D643T) -controricorrenti- e contro EQUITALIA SUD s.p.a. -intimata- letta l’istanza proposta dal difensore dei controricorrenti con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n.27767/2023, pubblicato il 2 ottobre 2023, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n.r.g. 6502/2016 ai sensi dell’art.380-bis, secondo comma, cod.proc.civ.; visto il decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024, confermativo della delega già conferita alla sottoscritta consigliere; rilevato che nel decreto di estinzione n.27767/2023 nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod.proc.civ. e cioè di liquidare le stesse a favore del procuratore costituito, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v.
Cass., Sez.Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dispone la correzione del decreto n.27767/2023, pubblicato il 2 ottobre 2023, di estinzione, ai sensi dell’art.380 bis, secondo comma, cod.proc.civ., del giudizio iscritto al n.r.g. 6502/2016, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “agli accessori di legge” le seguenti parole: “da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosene antistatario” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso,in Rom