Cassation court suspends tax debt litigation due to debtor's formal commitment to extinguish the debt via installment plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the tax litigation regarding a 2008 hotel tax debt after the debtor submitted a formal commitment to extinguish the claim. The debtor pledged to pay the remaining balance in installments over 18 years while formally renouncing the ongoing lawsuit. Consequently, the court ordered the case remitted to a new docket pending the actual completion of these payment obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; When a debtor formally renounces pending litigation and commits to paying the debt in installments, the court must suspend the proceedings and remand the case pending the actual perfection of the payment procedure.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7032/2017 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI P ALERMO (codice fiscale 80016350821), con sede alla Piazza Marina n. 39, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Laura La Monica (codice fiscale LMN LRA 55M60 G273 T) dell’Avvocatura comunale. - RICORRENTE – CONTRO ATA S.R.L. ( codice fiscale 00276050820), con sede legale in Palermo, alla Via del Bersagliere n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, arch.
Rocco Ranieri, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina a margine del controricorso, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Angelo Cuva (codice fiscale CVU NGL 60L20 G273 Y) del Foro di Palermo e dall’avv. Giovanni Palmeri (codice fiscale PLM GNN 61C13 G273 V), SOSPENSIONE EX LEGEpresso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza del Fante, n. 2. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2765/35/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo), depositata il 19 luglio 2016, non notificata.
U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 22 novembre 2023 dal Consigliere Ugo Candia. U DITO il Sostituto Procuratore Generale, dr. Carmelo Celentano, che ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio; RILEVATO CHE :
1. oggetto di controversia è la pretesa di cui alla cartella n. 29620090058584786, avente ad oggetto il pagamento della somma di 34.586,88 € a titolo di Tarsu per l’anno d’imposta 2008 in relazione al possesso da parte della contribuente di un’unità immobiliare destinata ad attività alberghiera;
2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia (Palermo) rigettava l’appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 116/12/2011 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva ricalcolato l’imposta dovuta in base alle tariffe previgenti l’anno 2006;
3. il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 20 gennaio 2017, formulando quattro motivi di impugnazione;
4. Ata S.R.L. resisteva con controricorso notificato il 31 marzo/7 aprile 2017 ed in data 8 novembre 2023 ha depositato istanza con cui ha chiesto la sospensione del giudizio e la dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’esito dell’effettivo perfezionamento della relativa procedura; CONSIDERATO CHE :
1. con la citata nota la contribuente ha rappresentato che con dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) dei carichi affidati all’agente della riscossione rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, presentata il 7 aprile 2023 (prot. n. W-2023040704759128), ATA S.R.L. ha proceduto a rottamare la cartella di pagamento n. 29620090058584786000 relativa alla Tarsu 2008, oggetto della presente controversia, producendo agli atti la comunicazione delle somme dovute (pari a complessivi 4.841,10 €) inviata dall’Agente delle Entrate – Riscossione (con previsione di ratizzazione in diciotto rate, dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2027 ed indicazione del carico fiscale oggetto di definizione (per l’appunto la citata cartella di pagamento n. 29620090058584786000), nonché la quietanza di pagamento della prima rata (di 484,14 € eseguita il 30 ottobre 2023);
2. l’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede: a. al comma 231 che: « all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella 236, che:
«Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»;
3. alla luce di quanto precede, la citata istanza va accolta e la causa rinviata a nuovo ruolo, in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti sino al 30 novembre 2027 e con essa dell’eventuale perfezionamento della predetta procedura; P . Q . M . la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della proced