Italian Court dismisses tax refund claim by consumer citing lack of standing and pending EU Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax refund claim filed by Buzzi Unicem S.p.A. against the Regional Tax Commission. The company argued that a regional surcharge on electricity violated EU law, but the lower court ruled that only the energy supplier, not the final consumer, had standing to seek reimbursement. The court upheld this decision, noting that the specific EU directive lacks direct horizontal effect between private parties and that the matter is currently pending before the Court of Justice of the European Union.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.: The final consumer lacks standing to claim reimbursement of excise taxes imposed on the energy supplier, as the right to restitution belongs exclusively to the supplier, and the lack of direct horizontal effect of EU directives precludes private actions between consumers and the treasury.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10586/2022R.G. proposto da: BUZZI UNICEM S.p.A. (C.F. 00930290044 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. MASSIMO FABIO (C.F. FBAMSM67D07B885D) e dall’Avv. AURORA MARROCCO (C.F. MRRRRA81E70H501V), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat a presso lo studio della seconda in Roma, Via Curtatone, 3 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – addizionali regionali N.10586/22 R.G.
Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna n. 1247/09/21, depositata in data 22 ottobre 2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 24gennaio 2024. RILEVATO CHE La società contribuente BUZZI UNICEM S.p.A. ha impugnato un silenzio-diniego di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica corrisposta da febbraio 2010 a dicembre 2011 per l’energia elettrica utilizzata nello stabilimento di Vernasca (PC), deducendo – stante la propria legittimazione attiva a chiedere il rimborso - l’incompatibilità con il Diritto dell’Unione (e, in particolare, dall’art. 1, paragrafo 2, Dir.2008/118/CE ) della suddetta addizionale ; che la CTP di Piacenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che legittimato a chiedere il rimborso delle accise sia il fornitore di energia e non il consumatore finale, estraneo quest’ultimo al rapporto di imposta; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva della società contribuenteper essere la domanda di rimborso appannaggio del solo fornitore di energia; che il ricorrente evidenzia che la norma di cui all’art. 14 TUA è volta a tutelare la ripetizione dell’indebito scaturente dalla ripercussione sugli operatori economici di una imposta indebita, ciò a prescindere dal N.10586/22 R.G.
Est. F. D’Aquino fatto che il soggetto richiedente sia fornitore o consumatore finale di energia. Osserva, in particolare, come la norma non distingua tra fornitore e consumatore finale, né discrimina tra rapporto di imposta e rapporto privatistico di rivalsa; che, osserva il ricorrente, sarebbe precluso far valere un indebito oggettivo nei confronti del fornitore fondato su violazione di una Direttiva UE non attuata , non avendo le direttive efficacia diretta (orizzontale) tra privati, per cui al consumatore non residuerebbe che l’azione diretta nei confronti dell’Erarioe che il giudice ordinario (Trib.Udine, ord. 30 dicembre 2021), in una controversia instaurata da consumatori finali nei confronti del proprio fornitore,avrebbe rimesso alla Corte Costituzionale la questione della inefficacia diretta della direttiva nei rapporti tra privati, restando il consumatore finale indelebilmente inciso da un tributo indebitamente versato al proprio fornitore in via di rivalsa, per cui formula richiesta subordinata di rimessione della questione alla Corte di Giustizia; che il ricorrente in memoria ha formulato anche richiesta di rimessione della causa alle Sezioni Unite; che pende questione davanti alla Corte di Giustizia circa la sussistenza del presupposto dell’«eccessiva difficoltà» ( causa C - 316/22), per la quale sono state depositate leconclusioni dell’Avvocato generale in data 16novembre 2023; che, pertanto, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Giustizia;
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