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Ordinanza — n. 4108/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal due to parties' mutual settlement and withdrawal of litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4108/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the litigation extinguished following a formal agreement between the tax agency and the taxpayer to settle the dispute. The tax authority had previously withdrawn its counterclaim, leading to a mutual settlement of the case. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the proceedings without ruling on the merits of the tax refund claim.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: When parties reach an agreement to settle the dispute and formally withdraw their claims, the litigation is extinguished by cessation, obviating the need to rule on costs or apply the double unified contribution.

Parole chiave

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litigation extinguishment mutual settlement agreement withdrawal of claims tax refund dispute procedural cessation double unified contribution tax agency appeal compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Rosanna Angarano 3 Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Rosanna Angarano 3 Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.
art. 391 cod. proc. civ
civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/12/2018, n. 31732
115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass.
Cass. 01/09/2022, n. 25693
31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 412/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliataex legein Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro MANFREDINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandro Farnese 7, presso lo studio degli avv.ti Claudio Berliri e Alessandro Cogliati Dezza, che lo rappresentano e difendono; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 6027/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal consigliere Rosanna Angarano .

IRPEF DINIEGO RIMBORSO Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che: 1.La Commissione tributaria regionale del Lazio -a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 689/2015 in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011 -con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto il ricorso in riassunzione proposto da Giovanni Manfredini, ex dirigente ENEL, dichiarando dovuto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate per l’anno 2004 sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (FONDENEL) con l'aliquota prevista per l'indennità di fine rapporto, in luogo dell'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale.

2. Avverso la sentenza della C.t.r. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivied il contribuente ha resistito con controricorso.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 14480 del 2023 questa Corte, rilevato che il controricorrente aveva depositato atto di rinun cia con allegata documentazione,la quale, tuttavia, non risultava comunicata alla controparte, rinviava la causa a nuovo ruolo assegnando al controricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ ordinanza per la notifica alla ricorrente.

4. In data 17 ottobre 2023 l’Avvocatura erariale, preso atto dell’accordo intercorso in data 14 febbraio 2019 tra la Direzione Provinciale I di Roma e il controricorrente e della rinuncia al controricorso, ha dichiaratodi rinunziare al ricorso con compensazione delle spese di lite. Considerato che:

1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorsoed al controricorso manifestata ritualmente dalle parti in virtù di espresso accordo raggiunto sulla lite. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. Stante l’espressa adesione della controricorrente, non deve pronunciarsi sulle spese ex art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. In ragione deltenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazio