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Ordinanza — n. 4099/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Customs Court dismisses appeal against tax claim based on generic OLAF report lacking specific proof of origin transformation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4099/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Customs Agency's appeal against a second-instance tax court decision that dismissed a customs duty claim. The agency argued that an OLAF report proved Chinese origin, but the lower court found the report generic and lacking specific evidence of non-significant transformation. The Supreme Court upheld this ruling, establishing that an OLAF report alone is insufficient proof unless it details the specific sources of evidence and transformation processes.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 117 c.p.c.: An OLAF report constitutes valid evidence only if specific and non-generic, detailing the sources of proof and transformation processes; otherwise, the burden remains on the authority to provide concrete evidence of origin.

Parole chiave

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OLAF report evidentiary value customs origin determination antidumping duty assessment generic inspection report insufficiency burden of proof customs authority valutazione del paese d'origine prodotti provenienti dai paesi terzi difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Art. 117 c.p.c.
Art. 380-bis, 3rd comma, c.p.c.
Art. 96, 3rd and 4th commas, c.p.c.
La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.
art. 2700 c.c
Diversamente argomentando, si estenderebbe il carattere fidefaciente del quale sopra si è detto ben al di là dei limiti di cui all’art. 2700 c.c.
art. 96 cod. proc. civ
La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia UE, 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16
Corte di Giustizia UE, 26 ottobre 2017, Aqua Pro, C-407/16
Cass., Sez. V, 11 novembre 2020, n. 25347
Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195
(Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433
27195; Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433).
Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001
D’Aquino quantificare equitativamente tale somma in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n.
Cass., Sez. V, 24 novembre 2022, n. 34693
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Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12154/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro CARPENTERIA SCAMBIATORI TERMOTECNICA IMPIANTI - Ca.S.T.Im. 2000 S.r.l. (C.F. 02741540047 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. MARCO DI TORO (C.F. DTRMRC61D19F205U) e dal prof. avv.

FABRIZIO VISMARA (C.F. VSMFRZ63E28B157Z), in virtù di procura in calce al Oggetto: tributi –dazi – OLAF – relazione generica – efficacia probatoria -esclusione N.12154/23 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. PIERLUIGI LUCATTONI, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 140 –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria n. 38/01/23, depositata in data 18 gennaio 2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 24gennaio 2024.

RILEVATO CHE 1. La società contribuente CARPENTERIA SCAMBIATORI TERMOTECNICA IMPIANTI- Ca.S.T.Im. 2000 S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2019 e un correlato provvedimento di irrogazione di sanzioni con i quali si accertava che merci importate con bolletta doganale IM 4 n. 33485 L del 28.12.2016, avente ad oggetto tubi e profilaticavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio; altri di sezione circolare di acciai inossidabili; trafilati o laminatia freddo, dichiarati di origine indiana, erano invece prodottidi provenienza cinese (RPC) e ciò a seguito di indagine OLAF , per non avere subito trasformazione tale da conferire alla merce l’origine indiana, con conseguente applicazione di dazio antidumping nella misura del 71%.La ricorrente ha dedotto l’assenza di prova della obbligazione doganale, trattandosi di merce oggetto di lavorazione da parte del fornitore indiano e non avendo il rapporto OLAF sufficienti elementi a supporto, nonché ritenendo non dovute le sanzioni.

2. La CTP di Genova ha accolto il ricorso.

3. La CGT di secondo grado della Liguria , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello di poter utilizzare documentazione prodotta per la prima volta in appello (ritenuta tardiva in prime cure), costituito da una relazione OLAF; tuttavia, il giudice di appello ha ritenuto che tale documento non fosse fidefacente e non desse prova N.12154/23 R.G. Est. F. D’Aquino dei fatti ivi contenuti. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che dal rapporto OLAFnon emergesse quali fossero le fonti di prova in base alle quali le trasformazioni delle merci acquistate dalla RPC non fossero significative e, in particolare, non emergeva quali fossero i processi di lavorazione e le analisi comparative per ottenere tale conclusione, per cui la relazione ispettiva doveva ritenersi generica e priva di valore probatorio.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi ; resiste con controricorso il contribuente.

5. E’ stata emessa in data 24 luglio 2023 proposta di definizione anticipata, ritualme nte opposta dal la ricorrente. La ricorrente ha depositato istanza di sollecita fissazione, contenente deduzioni a sostegno della fondatezza del ricorso. La controricorrente hadepositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 11 Reg. (UE) n. 883 / 2013 , nonché dell'allegato 25 al Reg. (UE) 2015/2446, dell'allegato 15 DAC del Codice Doganale Comunitario, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sprovvista di valore probatorio la relazione OLAF.

Osserva parte ricorrente che, a fronte della produzione della relazione OLAF,si invertirebbe l’onere della prova ed insorgerebbe l ’ onere del la prova contraria in capo al contribuente di provare che la merce ritenuta di origine cinese ai fini dell’applicazione del dazio antidumping sia di diversa origine. Osserva, in particolare, parte ricorrente come la relazione OLAF abbia natura di atto pubblico fidefacente in relazione ai fatti che gli agenti accertatori dichiarano essere stati compiuti in loro presenza. Sotto tale riguardo la ricorrente trascrive la relazione OLAF, dalla quale emergerebbe che le merci importate dalla contribuente N.12154/23 R.G.

Est. F. D’Aquino sarebbero di origine cinese per assenza di trasformazione da parte del venditore indiano. Osserva, inoltre, la ricorrente come il giudice di appello avrebbe trascurato l’esame della parte finale del report OLAF, dal quale emergerebbe la natura cinese della merce importata.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione dell’art.2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116cod. proc. civ., osservando come sia onere del giudice di appello valutare gli indizi indicati in una relazione ispettiva OLAF al fine di valutare se siano tali da avere pregnanza presuntiva. Osserva, in particolare, parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto esplicitare le ragioni in base alle quali si sarebberoritenuti insufficienti gli indizi addotti dall’Ufficio e indicati nella relazione OLAF e che, nella sostanza, le conclusioni del giudice di appello sarebbero frutto di un approccio superficiale e, in ogni caso, non confacente al coacervo indiziario addotto dall’Ufficio e che ciò trasmoderebbe sin anche in una motivazione apparente.

3. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto – come anche evidenziato dal la controricorrente -tendono a una revisione della valutazione delle prove operate dal giudice di appello. Come condivisibilmente indicato nella proposta di definizione anticipata, il primo motivo è inammissibile in quanto «nel concreto costituente censura di merito; come ha accertato la CTR “dal passo del report ora riportato –passo che, evidentemente, l’Agenzia ritiene costituire il cuore del ragionamento probatorio che ha condotto l’O.L.A.F. alle sue conclusioni - non eme rge in alcun modo, però, quali siano la minuziosa attività̀di raccolta dati e informazioni, di analisi e comparazione degli stessi (…), la approfondita disamina dei processi di lavorazione e dei materiali oggetto di indagine, nonché́ la composizione chimica, i gradi di specifica comparazione, misure e percentuali di tolleranza dei quali l’Agenzia fa cenno nel suo atto di N.12154/23 R.G.

Est. F. D’Aquino appello a pag. 6, sopra riportato. Appare, invece, evidente il carattere autoreferenziale del report O.L.A.F., che giunge alle conclusioni suddette sulla base di informazioni e documenti ottenuti, senza però menzionare quali siano queste informazioni e questi documenti”; ancora, si chiarisce in conclusione del processo argomentativo della sentenza gravata come “pur dovendosi riconoscere ai reports O.L.A.F. una particolare attendibilità, derivante dalla funzione svolta, dal carattere pubblicistico della stessa, dalla specifica competenza nella materia verificata etc., è certo che le affermazioni contenute in tali atti debbono essere suffragate da elementi di prova specifici e non limitarsi alla mera asserzione dell’esistenza di un fatto, rinviando a informazioni e documenti non specificati e non allegati.

Diversamente argomentando, si estenderebbe il carattere fidefaciente del quale sopra si è detto ben al di là dei limiti di cui all’art. 2700 c.c. e si attribuirebbe il valore di fonte di prova ad asserzioni non verificate e non verificabili”. La CTR, quindi, non ha affatto, come si sostiene nel motivo, disconosciuto la valenza probatoria della relazione OLAF ma l’ha invero valutata come munita di adeguata vis probatoria, ritenendo però che nel merito esse non contenesse elementi sufficienti a dare prova dell’origine cinese dei tubi in argomento.

Inoltre, nel sostenere come raggiunta tale prova, in opposizione con la valutazione operata al giudice di appello, nella sua seconda articolazione il motivo ripropone un esame del merito della lite sotto forma di rivalutazione delle prove in atti, operazione che non è consentita a questa Corte».

4. Il Collegio condivide tale valutazione, posto che i due motivi si traducono in un riesame del contenuto della relazione OLAF, presa in esame del giudice di appello, che è attività preclusa con il vizio di violazione di legge.

5. Il primo motivo è, invece, infondato nella parte in cui deduce la natura fidefacente del rapporto OLAF, posto che, per costante N.12154/23 R.G. Est. F. D’Aquino giurisprudenza di questa Corte, la fede privilegiata, ai sensi dell'art.2700 cod. civ. attiene unicamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, ma non anche in relazione alla veridicità sostanziale di documenti esaminati dai pubblici ufficiali (Cass., Sez.

V, 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass., Sez. V, 10 agosto 2023, n. 24344). Gli estratti del rapporto OLAF trascritti dal ricorrente (pagg. 23 - 24, 33 - 34 ricorso) non menziona no specifiche attività di analisi relative aiprodotti acquistato dall’azienda indiana di provenienza cinese, bensì indagini di carattere statistico, report di dichiarazioni di terzi e valutazioni («La maggior parte di essi è stata riesportata all'Unione europeasenza o con una leggera trasformazione (…) tale trattamento non soddisfa le regole di origine stabilite in Allegato 2 2 01 dell'UC Delegated Act e nelle "regole di elenco" pubblicato sulla DG TAXUD Sito web (…) Inoltre, le analisi dei dati dell'OLAF dimostrano che una serie di tubi importati dalla RPC sono stati semplicemente trasportati via India senza alcun tentativo di trasformazione in India».

6. Parimenti infondato è il primo motivo nella parte in cui deduce che la relazione OLAF comporti inversione dell’onere della prova, posto che -come rilevato dal controricorrente – il Diritto dell’Unione esclude che le relazioni o informative OLAF possano rappresentare da sole un elemento di prova sufficiente a determinare il disconoscimento dell’origine di un prodotto, se contengono solo una descrizione generaledella situazione in questione (Corte di Giustizia UE , 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punti 49 – 5 0 ) , circostanza che spetta al giudice nazionale valutare (Corte di Giustizia UE, 26 ottobre 2017, Aqua Pro, C-407/16, punto 57 ) , come avvenuto nel caso di specie.

N.12154/23 R.G. Est. F. D’Aquino Solo, pertanto, ove la relazione OLAF sia specifica e non generica e, quindi, sia idonea a provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, al pari di qualunque elemento di prova, ancorché sia l’unico elemento a disposizione dell’Autorità Doganale, insorge l’onere della prova contraria del contribuente di contrastare i fatti indicati nella relazione ispettiva (Cass., Sez. V, 11 novembre 2020,n. 25347).

7. Ulteriormente infondato è il secondo motivo nella parte in cui deduce apparenza della motivazione, posto che – in disparte l’omessa rubricazione della censura come error in procedendo – l’apparenza della motivazione può essere rubricata solo in caso di incomprensibilità del percorso logico seguito dal giudice di appello ai fini della decisione; percorso logico, invero, compiuto e comprensibile, nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto OLAF fosse inidoneo a sostenere la fondatezza della pretesa erariale, per essere carente della indicazione delle fonti di prova in base alle quali le trasformazioni delle merci acquistate dalla Repubblica Popolare Cinese fossero decisive, nonché carente della indicazione dei processi di trasformazione e del le eventuali analisi comparative.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta di definizione anticipata, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Al rigetto del ricorso in conformità alla proposta consegue l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380- bis, terzo comma,96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433). La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione anticipata, essendo tale norma volta, al pari delle disposizioni relative alla colpa grave (Cass., Sez.

V, 24 novembre 2022, n. 34693) a contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso con la tutela del diritto di azione (Cass., Sez. U., n. 27195/2023, cit.); si reputa di N.12154/23 R.G. Est. F. D’Aquino quantificare equitativamente tale somma in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), somma che viene liquidata come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali e accessori di legge; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’im