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Ordinanza — n. 4096/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to failure to attach the contested lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4096/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the applicant failed to attach the contested lower court judgment to the filing. The applicant argued that the lower court incorrectly annulled a tax assessment regarding inventory adjustments, but the court noted the absence of the specific decision document. Consequently, the court ruled that without the original judgment, it could not verify the existence or timeliness of the challenged act, rendering the appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.; The failure to attach the contested judgment renders the appeal inadmissible as it prevents verification of the act's existence and the timeliness of the challenge.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility missing contested judgment procedural impossibility verification of existence timeliness of appeal inventory tax assessment Cassation procedure restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2426 cod.
Art. 2426 cod. civ.
Artt. 92 e 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Va rilevato preliminarmente di ufficio che non risulta prodotta in allegato al ricorso la sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La sentenza allegata al ricorso riguarda, difatti, altra controversia (CGT di secondo grado Campania n.
art. 378 cod. proc. civ
D’Aquino memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 5771/2023
Cass., n. 14347/2020
5771/2023), sia – ove venga depositata in forma incompleta – la verifica dell'oggetto della controversia delle ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente (Cass., n. 14347/2020;
Cass., n. 25407/2016
Cass., n. 25407/2016). L’impossibilità di verificare la corretta venuta ad esistenza del provvedimento impugnato e la tempestività dell’impugnazione proposta rendono irrilevante la parziale trascrizione della sentenza (in relazione alla parte motiva) effettuata dal ricorrente nel ricorso.
Cass., Sez. U., n. 21349/2022
(Cass., Sez. U., n. 21349/2022; Cass., n.
Cass., n. 4370/2019
21349/2022; Cass., n. 4370/2019) e che non è stata formulata istanza di rimessione in termini in un termine ragionevole, istanza che non potrebbe essere formulata neanche con N.30405/22 R.G.
Cass., n. 2473/2023
(Cass., n. 2473/2023), il ricorso va dichiarato improcedibile.
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Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30405/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro EKA S.r.l. in liquidazione (C.F. 01765590680), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIANLUCA DI BLASIO (C.F. DBLGLC70D20G482B), in virtù di procura allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio PEC avvgianlucadiblasio@cnfpec.it –controricorrente – Oggetto: tributi – improcedibilità del ricorso N.30405/22 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 442/06/22, depositata in data 12 luglio 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 24gennaio 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente EKA S.r.l., esercente l’attività di lavori generali di costruzione di edifici - come risulta dal ricorso - , ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2016, con cui – a seguito di PVC – venivano recuperate maggiori imposte dirette e IVA, oltre sanzioni, per effetto della rettifica delle rimanenze finali , nonché per effetto dell’applicazione di una aliquota IVA del 4% non giustificata, non trattandosi di immobili «prima casa».

2. La CTP di Pescara ha rigettato il ricorso.

3. La CTR dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con la sentenza qui impugnata (secondo quanto emerge dal ricorso) , ha rigettato l’appello in relazione all’applicazione della aliquota IVA agevolata e lo ha parzialmente accolto (secondo quanto esposto dal ricorrente) in relazione alla rettifica delle rimanenze, non essendo questa influenzata dalla vendita di un appartamento a un valore inferiore a quello di costruzione.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la società contribuente. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2426 cod. civ. e degli artt. 92 e 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di annullare il rilievo contenuto nell’avviso di accertamento, relativo alla rettifica delle rimanenze, sulla base dell’assunto secondo cui la valutazione delle rimanenze non possa essere incisa dalla vendita di un N.30405/22 R.G.

Est. F. D’Aquino appartamento a un prezzo inferiore a quello di costruzione. Osserva parte ricorrente che le rimanenze finali concorrono a formare il reddito di esercizio, per cui la loro valutazione a valore inferiore ha contribuito ad abbattere il reddito imponibile. Osserva parte ricorrente come l’atto impugnato avesse dettagliatamente indicato le ragioni dell’improprio abbattimento delle rimanenze finali e delle conseguenti riprese fiscali per effetto della rettifica del reddito imponibile.

2. Va rilevato preliminarmente di ufficio che non risulta prodotta in allegato al ricorso la sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. La sentenza allegata al ricorso riguarda, difatti, altra controversia (CGT di secondo grado Campania n. 6997/02/2022). L’omessa produzione della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, posto che tale evento preclude – in mancanza di verifica della data e del numero di pubblicazione –sia la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento impugnato, sia la verifica della tempestività dell'impugnazione medesima (Cass., n. 5771/2023), sia – ove venga depositata in forma incompleta – la verifica dell'oggetto della controversia delle ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente (Cass., n. 14347/2020;

Cass., n. 25407/2016). L’impossibilità di verificare la corretta venuta ad esistenza del provvedimento impugnato e la tempestività dell’impugnazione proposta rendono irrilevante la parziale trascrizione della sentenza (in relazione alla parte motiva) effettuata dal ricorrente nel ricorso.

3. Considerato, peraltro, che la sentenza impugnata non risulta prodotta dal controricorrente, adempimento che escluderebbe in tal caso la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), cit. (Cass., Sez. U., n. 21349/2022; Cass., n. 4370/2019) e che non è stata formulata istanza di rimessione in termini in un termine ragionevole, istanza che non potrebbe essere formulata neanche con N.30405/22 R.G. Est. F. D’Aquino memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. (Cass., n. 2473/2023), il ricorso va dichiarato improcedibile.

4. Le spesesono integralmente compensate tra le parti trattandosi di questione rilevata di ufficio. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile i