Tax appeal dismissed as litigation extinguished by parties' voluntary adoption of simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the tax agency's cassation appeal because the litigation was extinguished by the parties' voluntary adoption of a simplified settlement procedure. Although the taxpayers initially opposed the tax assessment, they later submitted requests to settle the dispute and made the required payments. The court ruled that the absence of any objection to this settlement by the end of 2020 legally terminated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, d.l. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018: The tax litigation is extinguished when parties voluntarily request the simplified settlement procedure and make the required payments without subsequent objection within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13434/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro EMANUELA MIANI, in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante pro tempore de IL BORGO DELL’ANTCO GELSO di MIANI EMANUELA e C. s.a.s., rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’ Avv. Michele Incoronato ed elettivamente domiciliat a presso lo studio di quest’ultimo in Roma, v ia Ferdinando Galiani n. 68; -controricorrente- e contro CIRO DAMMICCO -intimato- avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 687/03/2014, depositata in data 17 novembre 2014 .
Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 26 gennaio 202 4 dal Consigliere MICHELE CATALDI. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ETTORE CIRILLO Presidente LUCIO NAPOLITANO Consigliere ANDREINA GIUDICEPIETRO Consigliere MICHELE CATALDI Consigliere Rel. PAOLO DI MARZIO Consigliere Oggetto: CARTELLA DI PAGAMENTO CC. 26/01/2024 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria di cui all’epigrafe, che ha rigettatol’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia, che aveva accolto il ricorso della s.a.s. IL BORGO DELL’ANTCO GELSO di MIANI EMANUELA e C. s.a.s., e dei soci Ciro Dammicco e Miani Emanuela avverso gli avvisi d’accertamento con i quali erano stati imputati, ai fini delle imposte dirette, maggiori redditi alla società e quindi a ciascuno dei soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, relativamente all’anno d’imposta 2007.
Ciro Dammicco è rimasto intimato, la s.a.s. ed Emanuela Miani si sono difesi con controricorso. Nel corso del giudizio, icontroricorrenti hanno depositato copia sia della domanda di adesione alla definizione agevolata della lite in esame, proposta, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23.10.2018, n. 119, da ciascuno di loroe dal socio intimato Ciro Dammicco; sia dell’attestazione di avvenuto pagamento del relativo importo (integrale per la s.a.s.ed il socio Dammicco, della prima rata per la Miani quale socia) mediante Mod. F24. La controversia, ai sensi del secondo periodo del predetto art. 6, co. 10, del d.l. n. 119 del 2018, è stataquindi sospesa e rinviata a nuovo ruolo.
I controricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Il P.G. ha chiesto, con requisitoria scritta, rigettarsi il ricorso. Considerato che: 1.Vista la documentazione allegata dai contribuenti, relativa alla presentazione delle rispettive domande di definizione agevolata ed ai conseguenti pagamenti del dovuto importo (integrale per la s.a.s.ed il socio Dammicco, della prima rata per la Miani quale socia) e considerato che, dopo la sospensione del giudizio, nessuna delle parti interessate ha presentato, entro la data del 31.12.2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l., né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell’Amministrazione, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per il perfezionamento della definizione agevolata.
Le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate, come per legge. P.Q.M.