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Ordinanza — n. 4086/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, allowing extinguishment via simplified procedure after late agreement to simplified payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4086/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's late adherence to the simplified payment plan under Law 197/2022. Although the taxpayer initially argued for tax extinction based on voluntary repayment of VAT and IRPEF surcharges, the Regional Tax Commission had previously rejected this claim. The Supreme Court ultimately accepted the taxpayer's new submission to the simplified procedure, terminating the proceedings and assigning costs to the parties.

Regesto Legislator

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Legge n. 197/2022; Art. 1, comma 1, lett. a): The court establishes that a taxpayer may request the extinction of a tax judgment by adhering to the simplified payment plan even after the initial procedural phase, provided the request is made before the judgment becomes final.

Parole chiave

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simplified payment plan tax litigation extinction voluntary repayment Law 197/2022 tax surcharges procedural extinction costs allocation ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Law n. 197/2022
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Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29017/2022R.G. proposto da: DISTEFANO CLAUDIO BENEDETTO (C.F. D STCDB70H22C351A) , rappresentato e difeso dall’Avv. VENERANDO BARBAGALLO ( C.F. BRBVRN66E01C351Z) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo digitale a mezzo PEC venerando.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore –intimata – Oggetto: tributi – estinzione N.29017/22 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3656/06/2022, depositata in data 26 aprile 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 24gennaio 2024. RILEVATO CHE Il contribuente DISTEFANO CLAUDIO BENEDETTO ha impugnato una cartella di pagamento per IVA, relativa al periodo di imposta 2008, con la quale venivano recuperate sanzioni perritardati versamenti IVA e addizionali IRPEF, deducendo che l’IVA annuale era stata versata in cinque rate mensili, mentre le addizionali IRPEF erano state versata avvalendosi del ravvedimento operoso; che la CTP di Catania ha rigettato il ricorso; che la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente; dopo avere accertato che la prima rata del saldo IVA è stata versata in data 3 agosto 2009 e che la seconda è stata versata in data 10 settembre 2009, la sentenza impugnata ha ritenuto che i versamenti IVA sono stati effettuati senza avvalersi del ravvedimento operoso; che propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.

CONSIDERATO CHE Il ricorrente in data 14 gennaio 2024 ha depositato memoria con cui ha dato atto che in data 8 aprile 2023 ha aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022, allegando alla memoria l’atto di comunicazione delle somme dovute par i ad € 5,88 , chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio; che il giudizio va dichiarato estinto e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; N.29017/22 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte dichiara e