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Ordinanza — n. 4074/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal when taxpayer accepts simplified settlement, extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4074/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision rejecting a carbon tax credit claim. The taxpayer had previously attempted to annul the tax assessment via self-help but failed to establish the credit's validity. Crucially, the taxpayer subsequently accepted a simplified tax settlement, which legally extinguished the ongoing litigation and shifted procedural costs to the parties.

Regesto Legislator

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L. 197/2022, art. 1; L. 244/2007, art. 12: Acceptance of a simplified tax settlement extinguishes the judicial proceeding and precludes further appeals regarding the underlying tax dispute.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinguishment of litigation carbon tax credit self-help annulment tax compensation rules tassa di compensazione sanzioni pecuniarie tassa di bollo sulle cedole

Disposizioni normative citate

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L. 197/2022
L. 244/2007
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Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25652/2022R.G. proposto da: PERILLO SALVATORE (C.F. PRLSVT83C19G190G) , titolare dell’impresaomonima, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall’Avv. Prof. FABIO BENINCASA ( C.F. BNNFBA66M07F839M) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’Avv. ALESSANDRO VOGLINO in Roma, Via Baldassarre Castiglione, 55 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (CF. 97210890584), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.25652/22 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2713/17/22, depositata in data 21 marzo 2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 24gennaio 2024. RILEVATO CHE Il contribuente PERILLO SALVATORE ha impugnato un atto di irrogazione sanzioni dell’importo di € 21.621,29 (per imposta e interessi), con cui veniva recuperato un credito di imposta per accise non spettante ( carbon tax ) , deducendo la spettanza del credito, già oggetto di annullamento in autotutelada parte dell’Ufficio di precedenti atti impositivi; che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso; che la CTR della Campania , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’annullamento in autotutela degli atti di recupero del credito di imposta scaturente dalla applicazione della carbon taxnon comporta di per sé la legittimità della compensazione mediante utilizzo del credito ove non spettante , non essendovi riconoscimento dell’esistenza del credito; che ha proposto ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio;

CONSIDERATO CHE Che il ricorrente, con memoria in data 12 ottobre 2023, ha dato atto di averaderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, domanda presentata in data 30 settembre 2023, cui è allegata la domanda di definizione agevolata ( per l’ importo capitale ) , trasmessa all’Ufficio in data 30 settembre 2023; che la domanda contempla l’avvenuto versamento della prima rata; che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

N.25652/22 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte dichiara esti