Cassation Court dismisses appeal against tax penalty, allowing simplified settlement under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the taxpayer's appeal against a tax penalty, ruling that the simplified settlement procedure under Law 197/2022 was properly applied. The taxpayer argued that an original tax credit annulment invalidated the penalty, but the Court found the parties had already agreed to a simplified definition of the tax dispute. Consequently, the judgment extinguished the litigation, leaving procedural costs to be shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 191, l. n. 197/2022; The simplified definition procedure for tax-related penalties extinguishes the litigation and imposes shared costs when parties adhere to the agreement, regardless of prior administrative annulments of related tax credits.
Parole chiave
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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25644/2022R.G. proposto da: PERILLO SALVATORE (C.F. PRLSVT83C19G190G) , titolare dell’impresaomonima, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall’Avv. Prof. FABIO BENINCASA ( C.F. BNNFBA66M07F839M) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’Avv. ALESSANDRO VOGLINO in Roma, Via Baldassarre Castiglione, 55 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (CF. 97210890584), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – definizione agevolata N.25644/22 R.G.
Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2712/17/22, depositata in data 21 marzo 2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 24gennaio 2024. RILEVATO CHE Il contribuente PERILLO SALVATORE ha impugnato un atto di irrogazione sanzioni dell’importo di € 20.234,23 per indebito utilizzo di credito di imposta non spettante, conseguente alla cd. carbon tax , deducendo che l’originario atto di recupero del credito di imposta era stato annullato in autotutela; che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso; che la CTR della Campania , con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’annullamento in autotutela degli atti di recupero del credito di imposta astrattamente scaturente dalla applicazione della carbon tax non comporta di per sé la legittimità della compensazione mediante utilizzo del creditoove non spettante; che ha proposto ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio;
CONSIDERATO CHE Che il ricorrente, con memoria in data 12 ottobre 2023, ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022, domanda presentata in data 30 settembre 2023, cui è allegata la domanda di definizione agevolata (di pari importo) , trasmessa all’Ufficio in data 30 settembre 2023; che la controversia ha ad oggetto un atto di irrogazione di sanzioni; che, a termini dell'art. 1 , comma 191, l. n. 197 / 2022, « le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono possono definirsi in via agevolata senza il pagamento N.25644/22 R.G.
Est. F. D’Aquino di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito»; che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. La Corte dichiara e