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Ordinanza — n. 3958/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where tax authority failed to prove specific document request with warning before administrative assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3958/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that had overturned an IVA assessment. The authority argued that the taxpayers' failure to produce documents constituted a refusal, but the court found no evidence of a specific, punctual request accompanied by a warning of consequences. Consequently, the court ruled that without such procedural prerequisites, the taxpayers' subsequent production of documents remains valid in court proceedings. The appeal was dismissed, and the tax authority was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 52 d.P.R. n. 633/1972; Art. 360 c.p.c. n. 3: The failure to produce documents in administrative proceedings renders subsequent court production inadmissible only if the tax authority proved a specific, punctual request accompanied by a warning of consequences, which was absent in this case.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment procedure document production rules administrative request requirements IVA liability verification procedural inadmissibility burden of proof tax authority specific invitation necessity assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 52 d.P.R. n. 633/1972
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione dell’art. 52 del d.P.R.
Art. 360 c.p.c. n. 3
633, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16757 del 14/06/2021
Cass. n. 27069 del 27/12/2016
Cass. n. 27069 del 27/12/2016; Cass.
Cass. n. 10670 del 04/05/2018
27069 del 27/12/2016; Cass. n. 10670 del 04/05/2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9017/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Farinaro Vincenzo, Farinaro Domenico , Farinaro Francesco e Farinaro Maria Luigia, già soci di Oporto s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il 15 febbraio 2010, elettivamente domiciliati in Roma, via Lima n. 7, presso lo studio dell’avv. Pasquale Iannuccilli, rappresentati e difesi dall’avv.

Giorgio Sagliocco, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3253/45/14, depositata il 2 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi -IVA - Mancata esibizione dei documenti in sede amministrativa - Produzione -Condizioni. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 3253/45/14 del 02/04/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR), in sede di rinvio conseguente a Cass. n. 16967 del 05/10/2012, accoglieva l’appello proposto da Vincenzo, Domenico, Francesca e Maria Luigia Farinaro, soci della cessata Oporto s.r.l., avverso la sentenza n. 720/05/02 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 1996. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito del disconoscimento di un credito IVA in ragione dell’impossibilità, per l’Ufficio, di eseguire la verifica presso i locali dell’impresa, risultati chiusi. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto dai soci di Oporto s.r.l. evidenziando che:

a) non vi era stato alcun rifiuto da parte degli organi societari alle richieste degli ispettori, né alcuna volontà della società contribuente di impedire l’accertamento, ma soltanto il fatto contingente e occasionale della chiusura, al momento dell’accesso, degli uffici di Oporto s.r.l.;

b) quest’ultima non aveva alcun interesse ad evitare i controlli, tanto da avere depositato in giudizio tutta la documentazione contabile necessaria a dimostrare l’esistenza del credito IVA ed era sicuramente operativa;

c) l’accertamento IVA concerneva la medesima situazione di fatto già esaminata dalla CTR a fini IRPEG ed ILOR, che aveva comportato la declaratoria di spettanza dei costi sostenuti dalla società e l’annullamento del relativo avviso di accertamento.

2. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. I soci Farinaro resistevano in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione dell’art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo il comportamento della società contribuente, sebbene la sede legale sia stata chiusa per diversi giorni e il legale rappresentante non avrebbe ottemperato all’invito a comparire inoltrato dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento del credito. 1.1.

Il motivo è infondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria» (Cass. 16757 del 14/06/2021). 1.2.1.

In particolare, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione finanziaria, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr. Cass. n. 27069 del 27/12/2016; Cass. n. 10670 del 04/05/2018). 1.3. Nel caso di specie, è pacifico che un accesso presso la sede legale non vi sia mai stato né risulta, dall’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, che l’Amministrazione finanziaria abbia formulato uno specifico invito al legale rappresentante della società contribuente di esibire alcuni documenti, con l’indicazione, altresì, delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato adempimento. 1.4.

Inoltre, la CTR ha debitamente accertato (e la circostanza non può essere messa in discussione da AE con la proposizione di una censura di violazione di legge) che il comportamento tenuto dal legale rappresentante della società contribuente non sia interpretabile come volontà di sottrarsi all’ispezione.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di circa euro 30.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.100,00, oltre alle spese forf