Cassation court dismisses tax appeal as extinguished due to the taxpayer's voluntary adoption of simplified settlement terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily adopted a simplified settlement procedure. The administrative agency had previously won a lower court ruling confirming the taxpayer's liability for financial fees, but the taxpayer later filed a request to terminate the proceedings. The court ruled that the submission of this termination request, combined with the lack of a formal objection, legally extinguished the case under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018, n. 119; Art. 6, comma 6, d.l. 23/10/2018, n. 119: The voluntary adoption of a simplified settlement procedure by the taxpayer, accompanied by a request to terminate the proceedings, legally extinguishes the judicial action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5587/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GIOCHI PREZIOSI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI (FRNGLL64T29F537J) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4442/2016 depositata il 10/08/2016. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 08/02/2024 dal Consigliere GIAN PAOLO MACAGNO, udito il Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale dott.
Giuseppe Locatelli che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, con adesione della Difesa erariale; Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento n. TMB081M01019/2012 per l’anno di imposta 2006, fondato su tre distinti rilievi, dei quali ancora interessa il presente giudizio il disconoscimento della deducibilità di onori finanziari derivanti da una operazione straordinaria di acquisizione con indebitamento, accertava un maggiore imponibile Ires in capo alla Giochi Preziosi S.r.l. ed irrogava le conseguenti sanzioni; la società impugnava l’avviso di accertamento avanti alla CTP di Milano che, con riguardo al rilievo in oggetto e ad altra contestazione, accoglieva il ricorso; la CTR della Lombardia rigettava quindi, in parte, l’appello dell’Amministrazione, confermando con la sentenza indicata in epigrafe la legittimità dell’operazione in esame; la società contribuente e l’Agenzia delle Entrate impugnavano la predetta sentenza con separati ricorsi, che non venivano riuniti; il giudizio di cassazione n. 6028/2017, instaurato su ricorso della contribuente, veniva dichiarato estinto con decreto n. 12176 del 14/04/2022 a seguito di adesione della società alla definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; la società, controricorrente nel presente giudizio, ha depositato istanza con cui, premettendo di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e dando atto di quanto sopra, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; la Difesa erariale ha depositato in data 7/02/2024 analoga istanza con cui ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; ritenuto che: la presentazione della domanda unitamente alla mancanza di diniego depositato in atti determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136. occorre dichiarare l’estinzione del giudizio anche in riferimento al presente ricorso, identificato dal n. di R.G. n. 5587/2017, per l’intervenuta e integrale definizione della lite, già in precedenza rilevata con il decreton. 12176 del 14/04/2022; ai sensi dell'art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119/2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai