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Ordinanza — n. 3886/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal, ruling sale and leaseback profits must follow IAS 17 accounting rules for fiscal year allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3886/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a sale and leaseback transaction. The Agency argued that the sale and leaseback should be treated separately, recognizing the full profit in the year of the sale. The court rejected this, stating that international accounting principles (IAS 17) must guide the fiscal treatment of such profits based on the lease duration rather than the sale date.

Regesto Legislator

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Art. 85 t.u.i.r.; Art. 2425-bis c.c.; Art. 5 d.lgs. n. 446/1997: In sale and leaseback transactions, business income must be allocated according to international accounting standards (IAS 17) regarding lease duration, overriding the principle of immediate profit recognition upon sale.

Parole chiave

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sale and leaseback tax profit allocation IAS 17 accounting fiscal year imputation revenue agency appeal imposta sugli utili immobiliari locazione immobiliare reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 85 t.u.i.r.
Art. 2425-bis c.c.
83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425-bis, comma 4, cod.
Art. 5 d.lgs. n. 446/1997
IAS 17
Regolamento CE n. 1606/2002
art. 2425 - bis c.c
(applicabile ratione temporis), ovvero in funzione della durata del contratto di leasing, ex art. 2425 - bis c.c., in rilevato difetto di informazioni amministrative, precedenti giurisprudenziali e sussistendo opinioni dottrinali contrastanti.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/06/2022, n. 20327
(Cass. 23/06/2022, n. 20327;
Cass. 15/07/2020, n. 15024
Cass. 19/11/2020, n. 26343
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7862/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentatae difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro E.P.S.P.A., , in persona del suo legalerappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Pietro Gaeta, in virtù di procura speciale in atti, con domicilio in Roma, via Giuseppe Palumbo 26, presso la sede della società -controricorrente - avverso la ssentenza della C ommissione tributaria regionale del Lazio n. 5632/2016, depositata il 29/09/2016.

Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 9 febbraio 202 4 dal Presidente relatore MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto, ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MICHELE CATALDI Presidente Rel MARIA LUISA DE ROSA Consigliere PAOLO DI MARZIO Consigliere FEDERICO LUME Consigliere ANGELO NAPOLITANO Consigliere Oggetto: SALE AND LEASE BACK- PLUSVALENZA- IMPUTAZIONE CRONOLOGICA CC. 09/02/2024 all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della E.P. s.p.a. avverso l’avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Amministrazione finanziaria, ai fini Irap, aveva contestato alla medesima contribuente di aver ripartito la plusvalenza generata da un’operazione di sale and lease back immobiliare, perfezionatasi il 10 giugno 2008, ripartendola in funzione della durata (18 anni) del contratto di locazione finanziaria, invece di farla concorrere interamente all’imponibile dell’anno 2008, nel quale era stata conclusa la mera venditadell’immobile.

Nella sostanza, l’Agenzia delle entrate, a fondamento della pretesa, ha ritenuto di considerare separatamente, ai fini fiscali, le due causetipiche (la vendita e la locazione finanziaria dello stesso cespite) che a suo dire concorrono a determinare la funzione del contratto di parte del contrattosale and lease back , ed ha quindi ritenuto, ai fini fiscali, determinante l’effettotraslativo immediato della vendita, cui ha ricollegato il realizzarsi della plusvalenza contestata. La contribuente si è difesa con controricorso. Considerato che: 1.Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia censura, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 85 t.u.i.r. , 2425-biscod. civ. e 5 d.lgs. n. 446 del 1997, ribadendo le ragioni giuridiche che a suo direavrebbero giustificato la separata considerazione, ai fini fiscali, della mera compravendita immobiliare e del suo effetto, traslativo della proprietà del cespite (benché lo stesso immobile sia stato locato al venditore in forza della medesima operazione negoziale) e generatore dell’immediata ed integrale plusvalenza.

Il motivo è infondato, poiché, secondo questa Corte, i n tema di determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di sale and lease backvanno contabilizzate, ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, in applicazione del principio contabile IAS 17, poiché i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal regolamento CE n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall'art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425-bis, comma 4, cod. civ. (Cass. 23/06/2022, n. 20327;

Cass. 15/07/2020 , n. 15024). Il ricorso va quindi rigettato. Le spese di legittimitàsi compensano, considerato che l’orientamento giurisprudenziale de quo si è formato e consolidato dopo il ricorso, tanto che questa Corte (Cass.19/11/2020, n. 26343) ha, sempre nella pendenza di questo giudizio, affermato che, con riguardo all'imputazione temporale delle plusvalenze ottenute dalla cessione di un bene strumentale in forza di contratto di sale and lease back, sussiste incertezza normativa oggettiva in ordine alla loro imputazione temporale per intero nell'esercizio in cui sono state realizzate, ai sensi dell'art. 86, comma 4, primo periodo, t.u.i.r. (applicabile ratione temporis), ovvero in funzione della durata del contratto di leasing, ex art. 2425 - bis c.c., in rilevato difetto di informazioni amministrative, precedenti giurisprudenziali e sussistendo opinioni dottrinali contrastanti.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammess e alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazioni pubblic he difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricors