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Ordinanza — n. 3884/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, holding IAS 17 principles apply to sale and lease back plusvalence timing under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3884/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding the timing of plusvalence in a sale and lease back transaction. The agency argued for immediate recognition of the sale's transfer effect, while the taxpayer contended for allocation based on the lease duration. The court ruled that international accounting principles (IAS 17) must be applied to determine the taxable income period, rejecting the agency's claim for immediate full imputation.

Regesto Legislator

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Art. 85 t.u.i.r.; Art. 2425-bis c.c.: In sale and lease back transactions, plusvalence must be allocated over the lease term according to IAS 17 principles, not recognized immediately upon sale.

Parole chiave

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sale and lease back plusvalence timing IAS 17 accounting taxable income allocation transfer of property fiscal imputation lease duration imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia censura, in relazione all’art. 360 , primo comma, n.
Art. 85 t.u.i.r.
Art. 2425-bis, paragraph 4, cod. civ.
83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425-bis, comma 4, cod.
Regulation CE n. 1606/2002
Art. 83 t.u.i.r.
1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall'art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art.
art. 2425 - bis c.c
(applicabile ratione temporis), ovvero in funzione della durata del contratto di leasing, ex art. 2425 - bis c.c., in rilevato difetto di informazioni amministrative, precedenti giurisprudenziali e sussistendo opinioni dottrinali contrastanti.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/06/2022, n. 20327
(Cass. 23/06/2022, n. 20327;
Cass. 15/07/2020, n. 15024
Cass. 19/11/2020, n. 26343
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21432/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentatae difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale presso quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro E.P.S.P.A., , in persona del suo legalerappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Pietro Gaeta, in virtù di procura speciale in atti, con domicilio in Roma, via Giuseppe Palumbo 26, presso la sede della società contrricorrente -controricorrente - avverso la ssentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2623 /20 16 , depositata il4/05/2016.

Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 9 febbraio 202 4 dal Presidente relatore MICHELE CATALDI. Rilevato che: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MICHELE CATALDI Presidente Rel MARIA LUISA DE ROSA Consigliere PAOLO DI MARZIO Consigliere FEDERICO LUME Consigliere ANGELO NAPOLITANO Consigliere Oggetto: SALE AND LEASE BACK- PLUSVALENZA- IMPUTAZIONE CRONOLOGICA CC. 09/02/2024 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto, ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio di cui all’epigrafe, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, c he aveva accolto il ricorso della E.P. s.p.a. avverso l’avviso d’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Amministrazione finanziaria, ai fini Ires, aveva contestato alla medesima contribuente di aver ripartito la plusvalenza generata da un’operazione di sale and lease back immobiliare, perfezionatasi il 10 giugno 2008, ripartendola in funzione della durata (18 anni) del contratto di locazione finanziaria, invece di farla concorrere interamente all’imponibile dell’anno 2008, nel quale era stata conclusa la venditadell’immobile.

Nella sostanza, l’Agenzia delle entrate, a fondamento della pretesa, ha ritenuto di considerare separatamente, ai fini fiscali, le due cause tipiche (la vendita e la locazione finanziaria dello stesso cespite) che a suo dire concorrono a determinare la funzione del contratto di sale and lease back, ed ha quindi ritenuto, ai fini fiscali, determinante l’effetto traslativo immediato della vendita, cui ha ricollegato il realizzarsi della plusvalenza contestata. La contribuente si è difesa con controricorso. Considerato che: 1.Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia censura, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 85 t.u.i.r. e 2425-biscod. civ., ribadendo le ragioni giuridiche che a suo dire avrebbero giustificato la separata considerazione, ai fini fiscali, della mera compravendita immobiliare e del suo effetto, traslativo della proprietà del cespite (benchél’immobile sia stato locato al venditore in forza della medesima operazione negoziale) e generatore dell’immediata ed integrale plusvalenza.

Il motivo è infondato, poiché, secondo questa Corte, i n tema di determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di sale and lease backvanno contabilizzate, ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, in applicazione del principio contabile IAS 17, poiché i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal regolamento CE n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall'art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425-bis, comma 4, cod. civ. (Cass. 23/06/2022, n. 20327;

Cass. 15/07/2020 , n. 15024). Il ricorso va quindi rigettato. Le spese di legittimitàsi compensano, considerato che l’orientamento giurisprudenziale de quo si è formato e consolidato dopo il ricorso, tanto che questa Corte (Cass.19/11/2020, n. 26343) ha, sempre nella pendenza di questo giudizio, affermato che, con riguardo all'imputazione temporale delle plusvalenze ottenute dalla cessione di un bene strumentale in forza di contratto di sale and lease back, sussiste incertezza normativa oggettiva in ordine alla loro imputazione temporale per intero nell'esercizio in cui sono state realizzate, ai sensi dell'art. 86, comma 4, primo periodo, t.u.i.r. (applicabile ratione temporis), ovvero in funzione della durata del contratto di leasing, ex art. 2425 - bis c.c., in rilevato difetto di informazioni amministrative, precedenti giurisprudenziali e sussistendo opinioni dottrinali contrastanti.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammess e alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazioni pubblic he difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le