Italian court dismisses appeal due to loss of interest after tax dispute settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the revocation appeal inadmissible because the plaintiff lost interest in the case following a simplified settlement of the underlying tax dispute. Although the plaintiff argued for the extinction of proceedings due to the settlement, the court ruled that this only extinguished the interest in the remand trial, not the current appeal. Consequently, the court ordered the parties to compensate each other for litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 386 c.p.c.: The loss of interest in a remand proceeding due to a simplified settlement does not extinguish the pending appeal, but rather renders it inadmissible due to the absence of a legitimate interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14107/2018 R.G. proposto da Quadro Advertising s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Padova, Galleria Ognissanti n. 8, presso lo studio dell’avv. Carlo Covi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e contro Agenzia delle entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Padova, in persona del Direttore pro tempore;
–intimate – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 26449 dell’8 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Revocazione -Sopravvenuta carenza di interesse. RILEVATO CHE 1. con ordinanza n. 26449 del 08/11/17 la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 31/18/11 del 01/04/2011 della Commissione tributaria regionale del Veneto, rigettando, per quanto ancora interessa in questa sede, l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) in ragione del mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 1.1. in particolare, la S.C. ha evidenziato che colui che eccepisca l’applicabilità del termine breve per l’impugnazione, ha l’onere di depositare nella segreteria del giudice di appello, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza notificata, l’originale o la copia autentica dell’originale notificato, «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento», adempimenti non effettuati da Quadro Advertising s.r.l. (di seguito Quadro);
2. avverso la menzionata ordinanza della Corte di cassazione Quadro proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo;
3. AE resisteva con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
4. con memoria del 05/05/2023 Quadro chiedeva che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata della lite e della declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio conseguente all’impugnata sentenza della Corte di cassazione. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che la definizione agevolata della controversia pendente in sede di rinvio non determina l’estinzione della presente controversia, ma il sopravvenuto venir meno dell’interesse di Quadro alla sua definizione;
2. sussistono giusti motivi, anche in ragione della definizione agevolata della controversia di merito, per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compen