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Ordinanza — n. 3788/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest following tax restructuring agreement ratification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3788/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's interest in the case had ceased. The appellant, a company in liquidation, had previously lost a tax dispute over VAT on renewable energy sales but later ratified a debt restructuring agreement with the tax authority. The court ruled that without proof of satisfactory fulfillment of the agreement's conditions, the appellant lacked the necessary legal interest to continue the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a party ratifies a tax restructuring agreement, the court must verify the actual fulfillment of obligations; if unproven, the party lacks interest in the decision, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax restructuring agreement ratification of debt lack of legal interest inadmissibility of appeal tax restructuring fiscal transaction company in liquidation imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3055/2018R.G. proposto da FER s.cons.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv.ti Nicola Lucariello e Marco Paganuzzi, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia n. 2107 / 27 / 17 , depositata il 13 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi-Accordo di ristrutturazione omologato - Rinuncia.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 2107/27/17del 13/06/2017, la Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Foggia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 2344 / 06 / 1 5 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti FER s.cons.p.a. ( poi in liquidazione, di seguito FER) nei confronti di tre avvis i di accertamento per IVA sulle accise conseguente alla cessione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e relativa agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011; 1.1. la CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE riconoscendo dovuta l’imposta, ma non anche le sanzioni e gli interessi in ragione dell’affidamento incolpevole della società contribuente;

2. avverso la sentenza di appello FER proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;

3. AE resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che con atto del 15/05/2023 il liquidatore della società contribuente depositava istanza di rinuncia al giudizio motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale; 1.1. in assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della manifestata carenza di interesse della ricorrente al la decisione della causa;

2. sussistono giusti motivi, in assenza di specifiche richieste delle parti in causa,per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile e compensa tra le parti le spese del presente gi