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Ordinanza — n. 3739/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax court judgment for omitting pronouncement on fraud knowledge and proof allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3739/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding Arcoba leno S.R.L. and the Revenue Agency, finding the lower court failed to address the taxpayer's knowledge of the alleged tax fraud. The taxpayer argued that the Regional Tax Court incorrectly shifted the burden of proving the supplier's identity and the taxpayer's subjective awareness of the fraud to the taxpayer. The court ruled that the Regional Tax Court must explicitly determine whether the taxpayer knew the operations were fraudulent and properly allocate the burden of proof regarding the supplier's nature.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 14 comma 4 bis l. 537/1993: The tax court must explicitly determine the taxpayer's subjective knowledge of the fraud and cannot simply dismiss the appeal without addressing the allocation of the burden of proof regarding the supplier's identity and the taxpayer's awareness of the fraudulent nature of the operations.

Parole chiave

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tax fraud knowledge burden of proof allocation subjective awareness omission of pronouncement IRAP tax assessment tax deduction fraud procedural nullity deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
civ., l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per omessapronuncia in violazione dell’art. 112 cod.
Art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546/92
civ., l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per omessapronuncia in violazione dell’art. 112 cod.
Art. 53 d.lgs. n. 546/92
Art. 14 comma 4 bis l. n. 537 del 1993
7.2.Inoltre, in tema di IRPEG ed IRAP, la Sezione ha più volte affer- matoche ai sensi dell'art. 14, comma 4 - bis, della l.
Art. 8 comma 1 d.l. n. 16 del 2012
dall'art. 8, comma 1, del d.l.
l. n. 44 del 2012
16 del 2012, conv., con modif.,in l. n. 44 del 2012, con efficacia retroattiva "in bonam par- tem", i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o menoinseriti in una cd.
art. 112 cod. proc. civ
civ., l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per omessapronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2729 cod. civ
2697 e dell'art. 2729 cod. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 9851 del 20/04/2018
Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018
Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32587 del 12/12/2019
Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 33915 del 19/12/2019
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 666 /20 15 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro ARCOBALENOS.R.L., in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Mereu , elettivamente domiciliatain Roma via Giuseppe Gioacchino Belli n.27 ; Oggetto:variazione in di- minuzionebase imponi- bile– detrazione – opera- zionisogg.inesistenti –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- zio,n.3669/29/2014 depositata il 4 giugno 20 14 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 gennaio 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio è statorigettato l’appello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 352/31/2012la quale aveva accolto il ricorso della società Arcoba- lenoS.r.l., esercente attività di pulizia, avente ad oggetto l’avviso di accertamentoTK5033M00840/2011 per IRAP e IVA 20 0 7 . Inparticolare, veniva disposta verifica fiscale a carico della contri- buentesu plurimi anni di imposta in relazione ai rapporti intercorsi conla fornitrice società Aria S.r.l. , la quale aveva stipulato un con- trattodi servizio con la contri b uente , verifica conclusasi con p.v.c. del23.9.2010.

All’esito, a i fini I RAP, venivano contestati costi inde- ducibili d a lla base imponibile e, a i fini IVA , l’ indebita detrazione dell’imposta corrispondent e a i costi relativi ad operazioni ritenute dall’Agenziasoggettivamente inesistenti . 2.Tanto il giudice di prime cure quanto quello d’ appello ritenevano nonprovato il fondamento delle riprese.

3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato a tre motivi, cui replica la contri- buentecon controricorso . Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per omessapronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con ri- ferimentoai motivi di gravame, nonché degli artt. 1, comma 2 e 53 d.lgs. n. 546/92 , quanto alla ripresa IRAP .5. La censura è infondata. Premesso che l'avviso di accertamento oggettodella controversia contiene due autonomi rilievi , il primo ai fini IRAP relativo a ll’ indebita variazione in diminuzione della base imponibile ingiustificata, e l'altro ai fini IVA, relativo alla indebita detrazionedi costi relativi a fatture emesse dalla società ARIA s.r. l . , con riferimento alla ripresa IRAP la motivazione della CTP ha sta- tuitoche l’Agenzia, circa la « variazione in diminuzione alla base im- ponibileI.R.A.P. (…) non è stata in grado di fornire idonea giustifi- cazione».Il capo di decisione è stato appellato, e la stessa CTR ne dà conto nella parte iniziale della sentenza impugnata, in cui af- ferma,tra l’altro:

« Nel merito delle due correlate rettifiche, l'appel- lanteUfficio tributario precisa che il primo rilievo, relativo all'IRAP, scaturisce dal fatto che l'azienda, nel corso della verifica, non ha saputodare nessuna giustificazione ai verificatori finanzieri » . Orbene,dal momento che l’appello è stato rigettato e che il motivo diappello è stato sicuramente identificato e riportato nella decisione dellaCTR, si configura una decisione implicit a di rigetto sul motivo dalmomento che il giudice ha rigettato l’intero appello .

6. Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applica- zionedegli art t . 19, 21, comma 7, e 54 comma 2, d. P . R . 633/72 nonchédell'art. 2697 e dell'art. 2729 cod. civ.. 7.Il motivo non è inammissibile come apoditticamente affermato in controricorso,ed è fondato. 7.1.Va al proposito rammentato che i n tema di IVA, l'Amministra- zionefinanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad opera- zionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittiziet à delfornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'ope- razionesi inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche invia presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il con- tribuenteera a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'or- dinaria diligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contrariadi avere adoperato, per non essere coinvolto in un'opera- zionevolta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da unoperatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di propor- zionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assu- mendorilievo, a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei paga- menti,né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi(Cass.

Sez. 5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez.5 - , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018). 7.2.Inoltre, in tema di IRPEG ed IRAP, la Sezione ha più volte affer- matoche ai sensi dell'art. 14, comma 4 - bis, della l. n. 537 del 1993, comemodif. dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif.,in l. n. 44 del 2012, con efficacia retroattiva "in bonam par- tem", i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o menoinseriti in una cd. frode carosello - sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente siaconsapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo (Cass.

Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 32587 del 12/12/2019; Cass. Sez. 5 - , Sen- tenzan. 33915 del 19/12/2019). 8.La motivazione della CTR, estremamente succinta, non solo non distingue la duplice ripresa, l’una per detrazione IVA e l’altra per diminuzionebase imponibile IRAP che sono distinte ai fini del conte- nuto della prova ma, nel suo ellittico argomentare, fa anche riferi- mentounicamente al p.v.c. elevato nei confronti della società forni- trice Aria S.r.l., pur dando conto del fatto che nel p.v.c. alla base dellepresenti riprese sono anche « riportati tutti i complessi rapporti tra la soc.

Aria (definita dai verbalizzanti “società cartiera” che ha ammessofatture per operazioni inesistenti” ) e la soc. Arcobaleno, e nonsi ha motivo per non dare credito a tutte le risultanze indiziarie iviindicate che denunciano le gravi irregolarità riscontrate » , e con- cludenel senso che non incombeva sulla contribuente la produzione delp.v.c. elevato nei confronti della fornitrice. 8.1.Tale affermazione è inconducente, dal momento che era com- pitodella CTR accertare, sulla base del riparto dell’onere della prova indicatodai principi giurisprudenziali sopra richiamati, se le la forni- trice er a una cartiera e, in tal caso, statuire in ordine all’elemento soggettivodella conoscibilità della frode fiscale in capo alla contri- buente, oltre che sull’ effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezzao determinabilità dei costi ai fini IRAP .

Siffatto adem- pimentodev’essere demandato al giudice della fase rescissoria . 9.L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo, con il quale l’Agenzia, ai fini dell’art.360 primo comma n.5 cod.proc. civ., prospetta anche l’ omesso esame di un fatto contro- versoe decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti. 10.Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata sotto i l suddett o profilo,con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, ol- treche per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i