Cassation Court dismisses appeal where taxpayer settled tax dispute via simplified procedure without full payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that confirmed a tax assessment. The taxpayer had requested a simplified settlement of the dispute under specific legislative provisions but had not yet completed the full payment of the debt. The court held that the legal definition of the dispute's termination requires the complete payment of the rateable debt, not merely the initiation of the settlement process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The simplified settlement procedure for tax disputes does not automatically terminate the litigation; the matter ceases to be contested only when the debtor has fully paid the rateable debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7430/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, domiciliataex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro CECCATO MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Chinelli e Paolo Todaro ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Due Macelli 47, presso lo studio di quest’ultimo, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 3934/2015,depositata il 18 settembre 2015 ;
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, nei confronti di Massimo Ceccato, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milanoche aveva rigettato il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato per l’anno di imposta 2006 un maggior reddito.
2. L’Ufficio verificava che il contribuente, nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2008,aveva sopportato spese per incrementi patrimoniali pari ad euro 1.626.300,00,mentre nel medesimo periodo aveva avuto una disponibilità inferiore. Pertanto, riteneva che vi fossero spese non giustificate per euro 634.669,20 che imputava per 1/5 al 2006. Per l’effetto, accertava ex art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, u n reddito di euro 233.058 ,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 34.322,00.
3. La C.t.p.accoglieva il ricorso, rilevando che il contribuente si era avvalso nel 2002 del c.d.«scudo fiscale» per euro 5.216.000,00; aveva documentato smobilizzi per euro 498.730,38 e somme ricevute dalla madre per euro 492.000,00.
4. La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado. Rilevava che lo scudo fiscale operava automaticamente, senza che il contribuente dovesse fornire alcuna prova, precludendo l’attività accertativa dell’Ufficio. Confermava, inoltre, la ricostruzione delle somme giustificate per euro 2.583.293,00. Per l’effetto, concludeva affermando che vi era una somma residua, eccedente rispetto a quanto indicato nell’avviso di accertamento a giustificazione sia degli immobili che degli investimenti. Cons. est. Rosanna Angarano 3 5. Il 23 gennaio 2024 il contribuente ha depositato memoria con la quale ha chiesto estinzione del giudizio avendo definito la lite ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 Considerato che:
1. Il contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento al giudizio pendente in Corte di c assazione , relativo all’avviso di accertamento impugnato, domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha versato la quietanza attestanti il pagamento della prima rata.
2. Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, deve essere dichiarata la cessazione dellamateria d el contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di Cons. est. Rosanna Angarano 4 interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n